Contratti pubblici: Nell’audizione della Corte dei Conti una impietosa analisi del Decreto Semplificazioni

Basta leggere le conclusioni del paragrafo 1 relativo al Codice dei contratti che conclude con la segnalazione di parecchie problematiche

di Redazione tecnica - 03/08/2020

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: tanto tuonò che piovveArriva l’audizione della Corte dei Conti presso le commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato sul Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; audizione impietosa specialmente per quanto concerne gli articoli relativi ai Contratti pubblici.

Articolo dall'1 all'8 del "Decreto Semplificazioni"

Per avere un’idea del giudizio della Corte dei Conti sugli articolo dall’1 ad 8 del cosiddetto “Decreto Semplificazioni” basta leggere le conclusioni del paragrafo 1 relativo al Codice dei contratti che conclude con la segnalazione delle seguenti problematiche:

  • iper regolamentazione della materia e problema connesso all’elevata mole di contenzioso generato in tale materia;
  • esistenza di oltre 39.784 stazioni appaltanti;
  • limitata capacità tecnica di molte di esse;
  • presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale;
  • complessità burocratica, con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni appaltanti e gli operatori economici;
  • infiltrazioni criminali;
  • pratiche corruttive.

Testo integrale dell'audizione

Riportiamo, qui di seguito, il testo integrale dell’audizione per comprendere come la Corte dei Conti non ritenga i primi 8 articoli del provvedimento e cioè:

  • articolo 1 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
  • articolo 2 - Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia;
  • articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità;
  • articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali;
  • articolo 5 - Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica;
  • articolo 6 - Collegio consultivo tecnico;
  • articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
  • articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici.

Mentre tralasciamo il puntuale intervento della Corte dei Conti sui singoli articoli in quanto è possibile leggere lo stesso nel testo dell’audizione allegato alla presente notizia non possiamo non evidenziare l’impietoso giudizio su i primi 8 articolo che è, testualmente, quello di seguito riportato:

Pur apprezzandosi le finalità della normativa né potendosi ignorare le particolari difficoltà del momento storico nel quale questa è maturata, non possono non rilevarsi sul piano dell’analisi normativa talune criticità.

In primo luogo, deve evidenziarsi come la natura temporanea di talune norme non giovi alla maggior chiarezza del quadro normativo che, al contrario, ne esce ancor più complicato venendosi necessariamente ad innestare, all’interno di una regolamentazione tra le più complesse del nostro ordinamento, complicate questioni di diritto intertemporale.

Allo stesso modo, non si possono ignorare le possibili conseguenze negative sulla concorrenza che potrebbero derivare da una simile attenuazione delle regole sulle procedure di gara che, oltre a risultare non coerente con la normativa dell’Unione Europea in materia, potrebbe recare un grave vulnus alla lotta alla corruzione.

Infine, si evidenzia come l’introduzione di nuove previsioni di responsabilità erariale (artt. 4 e 6) riferite a condotte sia omissive (art. 4) che commissive (art. 6) mal si concili con le disposizioni del medesimo decreto tendenti all’eliminazione temporanea della medesima responsabilità per fatti commessi con colpa grave (ma non anche per condotte omissive anch’esse gravemente colpose).

Tale contrasto normativo, peraltro, rende evidente come l’introduzione di nuove disposizioni si appalesa monca in assenza della contestuale introduzione di una sanzione che non solo rende la norma perfetta sul piano sistemico ma, al contempo, assicura sia l’effetto deterrente sulle condotte devianti sia l’effetto conformativo sul comportamento dei dirigenti seri e capaci. Si osserva (al di là dei paventati rischi di contrasto con gli artt. 3, 28, 76, 97 e 103 Cost.), la possibile disarmonia tra una norma che – rinunciando a richiedere il risarcimento dei danni commessi dai pubblici dipendenti con somma imperizia, imprudenza e negligenza – deresponsabilizza l’operato dei pubblici dipendenti, mina alla base qualsiasi processo di selezione meritocratica degli stessi e fa gravare doppiamente sui contribuenti l’onere economico di tali azioni ed omissioni, e l’auspicata ripresa dell’attività economica nel settore dei contratti pubblici tramite un processo di semplificazione.

Allo stesso modo, andrebbe resa coerente con l’esigenza di semplificazione la previsione dell’istituzione presso tutte le stazioni appaltanti di una struttura tecnica (il collegio consultivo tecnico) destinato a fornire elementi valutativi tecnico-giuridici per la risoluzione delle problematiche che emergano nella fase esecutiva dei lavori.

Peraltro, la codificazione della necessaria esternalizzazione di tali competenze dovrebbe comunque armonizzarsi con l’auspicato rafforzamento del know how della Pubblica amministrazione.

A titolo di criticità costanti, infine, non possono non segnalarsi la iperregolamentazione della materia e il problema connesso all’elevata mole di contenzioso generato in tale materia. Ai suddetti problemi, devono aggiungersi quelli tipici del mercato: esistenza di oltre 39.784 stazioni appaltanti, limitata capacità tecnica di molte di esse, presenza di operatori economici poco rispettosi dell’etica professionale, complessità burocratica, con creazione di rapporti di forza non paritari tra i funzionari delle stazioni appaltanti e gli operatori economici, infiltrazioni criminali, pratiche corruttive.”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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