Costo del lavoro e verifica anomalia offerta: nuova sentenza del TAR

Il lavoro supplementare (cosa diversa dal lavoro straordinario) ed "eventuali sconti" per la fornitura dei prodotti necessari all'esecuzione dell'appalto non...

03/05/2017

Il lavoro supplementare (cosa diversa dal lavoro straordinario) ed "eventuali sconti" per la fornitura dei prodotti necessari all'esecuzione dell'appalto non sono parametri idonei a giustificare la congruità di un'offerta economica in sede di valutazione dell'anomalia.

Lo ha chiarito la Sezione Prima Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza 20 dicembre 2016, n. 12873 che ha accolto il ricorso presentato contro una gara aggiudicata a causa di una non corretta valutazione dell'anomalia dell'offerta. Il ricorrente avrebbe lamentato un eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, erroneità della motivazione, in quanto le giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria in relazione al costo del lavoro sarebbero "assolutamente incomprensibili".

Entrando nel dettaglio, i giudici di primo grado hanno immediatamente chiarito che i vizi richiamati dal ricorrente sull'anomalia dell'offerta devono essere valutati alla stregua dei principi generali che sovrintendono al sindacato giurisdizionale sulla cosiddetta discrezionalità tecnica, che può essere contestata (e valutata dal giudice) solo ed esclusivamente sotto il profilo dell'attendibilità del giudizio dell'Amministrazione quanto a norme tecniche applicate e al relativo procedimento applicativo.

Ciò premesso, secondo il TAR nel caso di specie il giudizio di anomalia svolto dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicataria è giunto a violare il principio di ragionevolezza tecnica con particolare riguardo alle valutazioni del costo della manodopera e del costo dei prodotti.

In riferimento al costo della manodopera, per giustificare l’ulteriore ribasso offerto, l'aggiudicataria aveva affermato “di ricorrere al lavoro supplementare per la sostituzione del personale assente”, con un ulteriore decurtazione della retribuzione. Come chiarito dai giudici del TAR, il ricorso al lavoro supplementare è diverso dal lavoro straordinario: mentre quest'ultimo può essere imposto dal datore di lavoro, il primo può essere richiesto al lavoratore “in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale” (art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2015).

La possibilità, per il lavoratore part-time, di rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare, dunque, rende del tutto aleatoria la previa quantificazione delle relative ore da parte del datore di lavoro e, conseguentemente, affetto da un evidente errore di fatto il giudizio di affidabilità dell’offerta espresso dalla commissione, laddove appare aver considerato il lavoro supplementare alla medesima stregua del lavoro straordinario.

Analoghi rilievi sono stati mossi rispetto alle giustificazioni offerte con riguardo ai costi dei prodotti necessari per l'esecuzione dell'appalto. In particolare, anche in tal caso i giustificativi appaiono collegati a parametri del tutto incerti, o quanto meno, non adeguatamente verificati dalla commissione sulla base di idonea documentazione (fatture e/o pregressi contratti di fornitura), in quanto fondati sulla mera dichiarazione della aggiudicataria di aver stimato il costo dei prodotti tenendo conto della “possibilità di beneficiare, grazie al consistente incremento del fatturato, di significativi sconti in merce da parte dei propri fornitori che consentiranno di disporre di ingenti quote di forniture ottenute gratuitamente ed impiegabili nell’appalto in oggetto”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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