Covid-19: Scadenza effetti per le aree arancioni e rosse

Circolare del Ministero Interno con indicazioni relative al DL 14/01/2021, n. 2 e al dPCM 14/01/2021 e scadenze effetti per le aree arancioni e rosse

di Redazione tecnica - 24/01/2021

Transitano oggi in area arancione la regione Lombardia proveniente dall’area rossa e la regione Sardegna proveniente dall’area gialla per cui la situazione in atto è quella di seguito riportata:

  • area gialla: regioni Basilicata, Campania, Molise, Toscana e provincia autonoma Trento
  • area arancione: regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto
  • area rossa: provincia autonoma Bolzano e regione Sicilia.

Scadenza varie Ordinanze

Segnaliamo che in riferimento alle varie Ordinanze del Ministro della salute stesse non hanno tutte la stessa scadenza temporale ma quelle di seguito indicate.

  • 31 gennaio 2021:
    • area rossa regione Sicilia, Provincia Autonoma Bolzano (Ordinanze 16 gennaio 2021)
    • area arancione regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta (Ordinanza 16 gennaio 2021)
  • 7 febbraio 2021:
    • area arancione regione Lombardia (Ordinanza 23 gennaio 2021)
    • area arancione regione Sardegna (Ordinanza 22 gennaio 2021)
    • area arancione regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto (Ordinanza 22 gennaio 2021)

Circolare Ministero Interno 18 gennaio 2021

Qualche giorno fa il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti la circolare 18 gennaio 2021 contenente indicazioni per l'attuazione del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 con il quale sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Coronavirus.

Ruolo e compiti dei Prefetti

Nell'illustrare le nuove prescrizioni, la circolare richiama il ruolo e il compito dei Prefetti rinnovando l'esigenza di garantire la rigorosa osservanza delle norme vigenti attraverso la predisposizione di mirati servizi di controllo del territorio, soprattutto con riferimento alle aree urbane - specialmente quelle interessate da affollamento nelle ore serali e notturne (la cosiddetta movida) -, nei luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.

Spostamenti nelle aree gialla, arancione e rossa

Nella circolare vengono date utili indicazioni relativamente alle tre aree gialla, aramcione e rossa.

Relativamente agli spostamenti in “area gialla” è confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00, fatte salve le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute). In ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata. Tali spostamenti potranno avvenire tra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. È sancito, anche, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati dalle solite circostanze giustificative. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. In virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso”.

Premesso che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area “arancione” resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle stesse cause utilizzate in “area gialla”, si osserva che gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, già commentati con riferimento alle regioni in area “gialla”, subiscono, in area “arancione”, una restrizione territoriale, essendo consentiti, nelle medesime modalità sopra illustrate, esclusivamente in ambito comunale. Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Relativamente alle aree “rosse” la limitazione delle regole generali di spostamento trova un’eccezione nella possibilità, ammessa anche in tale area, di recarsi in un’abitazione privata abitata, in ambito comunale, con le stesse modalità previste per le altre aree.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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