Crediti di imposta per sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento ambienti: Provvedimento e circolare con chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 10 luglio 2020 e la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E relativi al credito d’imposta per la sanificazione

di Redazione tecnica - 13/07/2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“ e la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E recante “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione“.

Il Provvedimento 10 luglio 2020

Il Provvedimento contiene i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (Cosiddetto Decreto “Rilancio”) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. In particolare, anche sulla base delle interlocuzioni con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento odierno definisce la procedura in base alla quale:

  • i beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell’anno 2020
  • a seconda delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.

Il Modello

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La Circolare 10 luglio 2020

Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta. Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.

Articoli 120, 122 e 125 Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34

Ricordiamo che l’articolo 120 riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (che svolgono una delle attività ammesse comprese nell’elenco), nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. L’articolo 125 del Dl “Rilancio” riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.    
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo il relativo F24 è scartato. Con successiva risoluzione verrà istituito un apposito tributo e impartite le istruzioni per la compilazione dell’F24.
Infine, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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