D.Lgs. n. 81/2008: Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto tutela la persona sotto ogni a...

26/03/2014
Il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. costituisce il Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto tutela la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere; e il lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici sia privati e in tutte le tipologie di rischio.
L’art. 2 del T.U. definisce “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. Sono altresì equiparati al lavoratori e pertanto godono delle medesime tutele, i praticanti, gli stagisti ed i tirocinanti. Si consideri il caso limite di uno studio professionale senza dipendenti ma con un solo praticante, anche in questo caso il professionista è soggetto agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Lo stesso articolo definisce “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

La prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro; tale ruolo comprende un quadro variegato di attività obbligatorie raggruppabili nei seguenti profili:
  • organizzare la struttura per sicurezza;
  • analizzare/valutare tutti i rischi e programmare il piano di miglioramento della sicurezza;
  • gestire la sicurezza sul lavoro;
  • sorvegliare le condotte aziendali in materia.
L’art. 16 del T.U., consente al datore di lavoro di delegare alcune funzioni, entro specifici limiti e condizioni. Tuttavia, non sono delegabili:
  • la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), che il datore di lavoro effettua in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente;
  • la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.

Oltre al RSPP il datore di lavoro deve individuare gli (eventuali) dirigenti della sicurezza, i preposti della sicurezza, gli addetti per l’emergenza e il medico competente.
A tal proposito, fondamentale è la collaborazione tecnica del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che continua ad essere, anche nel disegno organizzativo espresso dal decreto, il “braccio destro” tecnico del datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso di adeguato titolo di studio, attitudini e capacità adeguate alla natura dei rischi presenti su luogo di lavoro.
La mancata osservazione e/o violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni comporta pene che possono prevedere anche l’arresto. Il quadro delle sanzioni a carico del datore è estremamente variegato e tale da coprire, in modo puntuale, un numero esteso di infrazioni. È previsto, ad esempio, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 4.400 per l’omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVR, la stessa pena è prevista nel caso di mancata nomina del RSPP; arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 per la mancata nomina del medico competente. Si fa presente, inoltre, che la mancata effettuazione della valutazione dei rischi, comporta, in caso di assunzioni con contratti di lavoro a termine, la nullità della clausola di apposizione del termine e pertanto, il contratto si deve ritenere a tempo indeterminato.

È chiaro che fanno capo al datore di lavoro la maggior parte delle attività volte alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; e spesso è difficile sostenere, per un grandissimo numero di datori di lavoro, il carico delle "cose da fare", se queste ultime si vogliono realizzare in autonomia. Soprattutto nelle piccole e nelle piccolissime realtà aziendali, la miriade di attività datoriali, spesso, non è neppure conosciuta e resta, anche dopo il nuovo testo legislativo, uno "scoglio" insuperabile per molte di esse. Il risultato conseguente è un altissimo "rischio" che la sicurezza sul lavoro si realizzi solo in modo frammentario e in modo puramente formale.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza per il datore di lavoro, affidarsi a professionisti specializzati per ottenere il relativo supporto tecnico e formativo necessario per la realizzazione di un sistema efficace di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per il sostenimento di un adeguato percorso di formazione conforme al D.lgs. 81/2008.


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