Decreto P.A., Incentivo alla progettazione e Varianti in corso d'opera: proposte emendative dalle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 10 luglio, ha espresso parere favorevole sul decreto-legge n. 90/2014 recante "Misure urgenti ...

18/07/2014
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 10 luglio, ha espresso parere favorevole sul decreto-legge n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (cosiddetto "Pubblica Amministrazione"), in atto all'esame del Parlamento per la conversione in legge, presentando contestualmente taluni emendamenti al testo del Governo.

Gli emendamenti proposti e rilevabili nell'allegato documento sono 14 e tra i più rilevanti segnaliamo la n. 3 e la n. 4 relativi all'articolo 19 che al comma 3 definisce le funzioni attribuite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): le Regioni ritengono sia indispensabile operare una netta distinzione tra i compiti di vigilanza e di contrasto alla corruzione da attribuire all'ANAC ed i compiti di carattere "gestionale" di regolazione, da riportare nell'alveo delle attribuzioni tipiche del Ministero. Nello stesso emendamento è, poi, richiesto un più razionale utilizzo delle potenzialità delle sezioni regionali dell'Osservatorio che, operando capillarmente nelle varie realtà territoriali, potrebbe migliorare ed efficientare le attività proprie dell'ANAC.

Le proposte emendative sono riconducibili all'esigenza di procedere ad una razionalizzazione delle molteplici funzioni di vigilanza e di raccolta delle varie informazioni detenute dai vari operatori del settore dei contratti pubblici, tenuto conto della eccessiva pluralità delle banche dati esistenti.

Con l'emendamento n. 2 relativo all'articolo 13 rubricato "Incentivi per la progettazione" viene soppresso lo stesso articolo 13 con la motivazione che il dirigente tecnico della stazione appaltante, su cui incombe la maggiore responsabilità dell'attività di progettazione, sarebbe, in forza della norma che si propone di abrogare, indotto ad affidare esternamente gli incarichi di progettazione, facendo, in tal modo, non solo aumentare il costo delle relative attività, ma anche ridurre gli importi a disposizione per i lavori sull'importo complessivo dei finanziamenti. Peraltro, sul tema si era già espressa la Procura della Corte dei Conti, che con proprio parere, aveva rappresentato la convenienza economica della P.A. nell'attribuire le funzioni di organo del procedimento dei lavori al personale inserito in organico e ciò per l'evidente considerazione che, in caso contrario, ogni opera pubblica avrebbe subito un sensibile aggravio di costi, superiore al 20%. Oltre a ciò, di norma il dirigente svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e partecipa "pro quota" alla suddivisione dell'incentivo mentre le attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza vengono svolte dai funzionari tecnici ed amministrativi dipendenti dall'Amministrazione. Ne consegue che, di fatto, verranno comunque svolte all'interno dell'Amministrazione le attività tecniche, mentre verrà "svilita" l'attività di RUP ovverosia l'attività di programmazione, supervisione, decisione e controllo dell'intero processo di realizzazione dell'opera pubblica.

Nell'emendamento n. 7 relativo all'articolo 37 che impone la trasmissione delle varianti in corso d'opera all'ANAC, viene precisato che la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione di tutte le varianti in corso d'opera produrrà inevitabilmente un forte appesantimento dell'attività delle stazioni appaltanti e, soprattutto, della stessa Autorità Anticorruzione, tradendo così le apprezzabili finalità della norma che, invece, potrebbero essere efficacemente perseguite limitandone il campo di applicazione agli appalti ed alle varianti di maggiore importo, e dunque a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
La proposta consiste, dunque, nel limitare la trasmissione delle varianti a quelle il cui importo sia eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, nell'ambito di operatività dei soli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti inferiori alla predetta soglia comunitaria, invece, le varianti potranno essere efficacemente comunicate tramite il sistema informativo dell'Osservatorio secondo le modalità ed i termini indicati nella presente proposta emendativa.

Con l'emendamento n. 8 relativo all'articolo 39, rubricato "semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici", la Conferenza ha proposto nutrite e rilevanti modifiche al testo dettagliatamente descritte nell'allegato documento.

Segnaliamo, tra le tante, le modifiche proposte al comma 3-bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006 con cui la Conferenza intende recepire le linee interpretative già maturate nella giurisprudenza della Corte dei conti sul precedente testo - che imponeva l'aggregazione degli appalti dei piccoli comuni - consentendo in tal modo la graduale ed efficace centralizzazione degli acquisti da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Nel contempo, con le predette modifiche normative si intende accogliere le istanze manifestate da larga parte degli operatori del settore degli appalti pubblici, proponendo la posticipazione al 1° luglio 2015:
  • dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di aggregazione disciplinati dal citato art. 33, coma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;
  • dell'entrata in vigore della BNDCP e del correlativo sistema Avcpass.

A cura di Gabriele Bivona
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