Delitti contro l’ambiente: Sulla Gazzetta ufficiale la legge sugli Ecoreati

Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'amb...

29/05/2015
Sulla Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” che entra in vigore oggi stesso.
La legge prevede l'introduzione di nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente, introducendo pene più gravi rispetto al sistema sanzionatorio che attualmente punisce la lesione dell'ambiente, prevalentemente, attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006).
Con il provvedimento viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (dei delitti contro l’ambiente), che comprende i seguenti nuovi reati:
  • inquinamento ambientale;
  • morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale;
  • disastro ambientale;
  • delitti colposi contro l’ambiente;
  • traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
  • impedimento del controllo;
  • omessa bonifica.

Per l’inquinamento ambientale è prevista una pena da 2 a 6 anni di carcereda 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Sono, inoltre, peviste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.

Per chi provoca un disastro ambientale è prevista la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale “alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Nel caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radiattività sono previsti da 2 a 6 anni di carcere ed una multa da 10mila a 50mila euro per “chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Il condannato viene, in ogni caso, obbligato al recupero o, dove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

In allegato il testo integrale della legge

A cura di Gianluca Oreto
   
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