Nella lettera circolare viene precisato che "la problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.".
In riferimento a quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1, dell'articolo 5 del D.M. 4 maggio 1998 un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente.
Il chiarimento del Dipartimento arriva sulle caratteristiche dell'attività con la precisazione che devono essere prese debitamente in considerazione e valutate quelle:
- di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- di ricerca e sperimentazione di materiali;
- di nuove tecnologie costruttive;
- legate a problematiche locali;
- economiche, ecc.
A cura di Paolo
Oreto