Detrazioni fiscali 2025: a chi spettano e quanto

La nuova Circolare del Fisco sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: riduzione progressiva dell'importo spettante per i redditi alti, ma più salvaguardie per i soggetti fragili

di Redazione tecnica - 01/06/2025

Con la Legge di Bilancio 2025 e la contestuale introduzione dell’art. 16-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono state modificate le regole sulle detrazioni fiscali, prevedendo un meccanismo di riduzione progressiva, legato al reddito complessivo e al numero di componenti del nucleo familiare.

Riordino detrazioni fiscali: la Circolare del Fisco

Con la Circolare del 29 maggio 2025, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato le principali novità in relazione a:

  • riordino delle detrazioni, con alcuni esempi;
  • detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica;
  • agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Con questo intervento, il legislatore intende semplificare e razionalizzare il sistema delle detrazioni, evitando al tempo stesso che l’aumento del reddito produca una disparità insostenibile per i nuclei familiari con esigenze complesse. La circolare chiarisce che l’impatto della riduzione sarà progressivo e calibrato, e verrà applicato con riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi 2025.

Riordino selettivo delle detrazioni

Il comma 10 dell’art. 1 della legge n. 207/2024 ha introdotto l’art. 16-ter del TUIR, ai sensi del quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, viene introdotto un meccanismo di riduzione progressiva dell’ammontare massimo delle spese detraibili, parametrato:

  • al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle pertinenze);
  • al numero di figli fiscalmente a carico.

L’obiettivo del legislatore è chiaramente redistributivo: preservare l’efficacia degli sgravi per le famiglie numerose e per quelle con figli con disabilità accertata, garantendo loro una protezione fiscale anche in presenza di redditi più elevati.

In particolare l’importo base, ai sensi del comma 2 dell'art. 16-ter è pari a:

  • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
  • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il successivo comma 3 stabilisce che il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:

  • a) 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  •  b) 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • c) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • d) 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 104 del 1992.

Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:

  • quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto;
  • applicare all’importo base il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.

Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.

 

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