Detrazioni interessi mutui, 36% e 55%: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Detrazione degli interessi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimo...

17/05/2011
Detrazione degli interessi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico. Sono questi i principali contenuti d'interesse per il settore contenuti nella circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni in merito alle detrazioni IRPEF.

In riferimento alle detrazione degli interessi per mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, l'Agenzia ha chiarito che la separazione di una coppia può portare alla riunificazione di un mutuo ipotecario stipulato al 50% per l'acquisto della abitazione principale. In particolare, se uno dei due coniugi diventa, dopo la separazione, proprietario unico della proprietà, accollandosi il pagamento della parte di mutuo intestata all'ex coniuge, allora passa anche a lui il diritto di detrazione del 19% sugli interessi passivi maturati sull'intera somma. Lo sconto d'imposta spetta anche in caso di "accollo interno", senza cioè che sia intervenuta alcuna modifica del contratto stipulato con la banca. La regola non cambia nel caso in cui l'appartamento acquistato da uno solo dei due coniugi venga assegnato poi, con la sentenza di separazione, all'altro che, a questo punto, pagherà il mutuo.
La "conditio sine qua non" per poter usufruire della detrazione è che l'accollo risulti da un atto pubblico o scrittura privata autenticata e che le quietanze di pagamento siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

Per quanto concerne la detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, l'Agenzia ha risposto a alcuni interessanti riguardanti:
  • la possibilità di fruire del beneficio fiscale per il coniuge che ha sostenuto le spese ma non è stato indicato né in fattura, né nei bonifici, né nella comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
  • in caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un complesso interamente ristrutturato da un'impresa, ciascuno per il 50% con relativo pagamento tramite bonifico bancario cointestato, si chiede se sia possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa;
  • nel caso di immobile ristrutturato dal "de cuius", si chiede se l'erede ha diritto a beneficiare della detrazione del 36 per cento per le residue quote di detrazione dell'immobile ristrutturato, anche se concede l'immobile a terzi in comodato gratuito.

In riferimento al primo punto, l'Agenzia ha ricordato la risoluzione n. 353/E del 2008 la quale sosteneva che in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l'eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa. Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell'apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'invio.

In riferimento al secondo punto, in caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l'unità abitativa, presso un'impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata all'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui s'intende fruire della detrazione, nonché al pagamento mediante bonifico bancario o postale. In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all'onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.

Per quanto concerne il terzo punto, l'Agenzia ha richiamato la circolare n. 24 del 2004 con la quale è stato chiarito che la detenzione materiale e diretta del bene sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale. Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell'articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l'obbligo di restituirlo. L'erede, concedendo in comodato l'immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

In riferimento alla "detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico", l'Agenzia ha risposto alle domande riguardanti:
  • la possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le annualità 2007 e 2008;
  • la possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all'Enea per le spese sostenute nel 2009;
  • la possibilità di detrarre la spesa sostenuta nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale i lavori si sono conclusi;
  • la detrazione fiscale del 55 per cento in caso di utilizzo promiscuo dell'immobile.

In riferimento ai primi tre punti, la circolare n. 21/E del 2010 ha previsto la possibilità di rettificare telematicamente il contenuto della scheda informativa inviata all'Enea, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Con riferimento alle schede informative inviate all'Enea per le annualità 2007 e 2008, non è possibile rettificarne telematicamente il contenuto in quanto le procedure informatiche implementate presso l'Enea ne consentono la correzione solo a partire dall'anno di imposta 2009. Tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55 per cento per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all'Enea.

In riferimento alle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda informativa inviata all'Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, e per le quali non risulta effettuato telematicamente l'invio della scheda rettificativa, deve considerarsi indebita, coerentemente a quanto stabilito nella risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010. Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 è stata illustrata la apposita procedura telematica per rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contenuto della scheda informativa inviata all'Enea. Tale procedura, che trova applicazione con riferimento alle spese sostenute dal periodo d'imposta 2009, costituisce l'unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all'ENEA.

Per quanto concerne il terzo punto, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011). Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché a partire dall'anno 2011 le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto precedentemente, si rileva che le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

In riferimento, infine, all'ultimo punto, possono avvalersi della detrazione le persone fisiche - compresi gli esercenti arti e professioni - gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, nonché coloro che conseguono redditi d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro carico. Detta circolare ha specificato, altresì, che l'agevolazione in esame, a differenza della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali. Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività, si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale. Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.

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