Digitalizzazione della PA: Va in pensione la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa”
L’articolo 40 del decreto legislativo 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale” – Cad) ha disposto che le pubbliche amministrazioni formino gli origina...
L’articolo 40 del decreto legislativo 82/2005
(“Codice dell’amministrazione digitale” – Cad) ha disposto che le
pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici.
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014 sono state quindi fissate le regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni e ha quindi trovato efficacia,
nella sostanza, l’obbligo contenuto nell’articolo 40 del Cad. Anzi,
il Dpcm, all’articolo 17, dispone che le pubbliche amministrazioni
debbano adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei
documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore
dello stesso decreto, potendo continuare ad applicare, fino a tale
data, le previgenti regole tecniche.
Di conseguenza, dallo scorso 12 agosto, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a produrre i propri documenti originali
esclusivamente in modalità digitale e a gestire digitalmente
l’intero ciclo di vita del documento.
Ciò comporta una radicale modifica dell’approccio al documento
amministrativo, in quanto non potrà più essere considerato un
documento originale quello stampato e sottoscritto con firma
autografa così come quelli generati in modalità automatica
riportanti la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo
stampa”: il documento in versione originale sarà quindi quello
prodotto e firmato digitalmente, ferma restando la possibilità di
gestire, successivamente e ove necessario, delle copie
stampate.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi provveduto ad adeguarsi
per tempo alla normativa in materia di documento amministrativo
informatico, non solo per contribuire alla modifica
epocale che sta interessando l’intera pubblica amministrazione e
quindi perseguire i vantaggi operativi, i risparmi e l’innovazione
insiti nella digitalizzazione dei processi amministrativi, ma anche
per garantire la conformità alla norma della forma del documento
originale prodotto dall’Agenzia stessa, nel rispetto non solo dei
destinatari ma, ovviamente, in termini di validità ed efficacia
dell’atto amministrativo, dello stesso Erario.
Non può comunque trascurarsi che è stata anticipata l’approvazione
di un decreto legislativo con il quale, tra l’altro, è stato
previsto che, con decreto del ministro delegato per la
Semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro i
prossimi quattro mesi, sono aggiornate e coordinate le regole
tecniche previste dall’articolo 71 del Dlgs 82/2005.
Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice
dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione
del suddetto decreto ministeriale e, fino ad allora, l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di
gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del Dpcm
13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le
amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.
La disposizione di prossima pubblicazione, quindi, sembra lasciar
valido quanto fino a oggi adottato in base alla normativa
previgente. Andrà certamente valutato se la sospensione
dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri
sistemi di gestione informatica dei documenti, lasciando salva la
facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente,
non possa comunque lasciar margini per un periodo di transizione in
cui possa coesistere la produzione di atti in formato digitale e di
quelli stampati e sottoscritti con firma autografa. Tale soluzione,
del resto, garantirebbe un periodo di prova sul campo delle
modifiche in corso, lasciando modo alle pubbliche amministrazioni
che si sono adeguate per tempo alla disciplina del Cad di
perfezionare le procedure informatiche e intercettare e correggere
eventuali criticità nella prima fase di attuazione, assicurando
allo stesso tempo la continuità dell’azione amministrativa.
Il processo di digitalizzazione degli atti propri dell’Agenzia ha
dovuto necessariamente tener conto delle peculiarità degli stessi,
in funzione delle specifiche attività da cui promanano e delle
particolari modalità di formazione che spesso dispone la normativa
tributaria.
Gli atti del contenzioso
Preliminarmente, è necessario evidenziare come per gli atti del
contenzioso e, in particolare, per quelli processuali, trovano
applicazione le disposizioni processuali di cui al Dlgs 546/1992 e
non quelle relative ai procedimenti amministrativi e alla
formazione dei documenti informatici contenute nel Cad.
In generale, quindi, gli originali e le copie di atti e documenti
del processo tributario sono formati, notificati e depositati
dall’Agenzia, così come dal contribuente, su supporto cartaceo,
salvo i casi in cui trovi già attuazione la disciplina dell’uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario
(attualmente, nelle Commissioni tributarie aventi sedi nelle
regioni Toscana e Umbria e gradualmente entro l’anno, a partire dal
prossimo ottobre, anche in quelle di Abruzzo, Emilia Romagna,
Liguria, Molise, Piemonte e Veneto).
I documenti a esito del controllo
Con riguardo invece alle attività del controllo, bisogna
valutare quali dei relativi atti ricadono nell’ambito di
applicazione del Cad, tenendo anche conto della compatibilità delle
relative norme con la natura delle particolari funzioni
istituzionali attribuite all’Agenzia delle Entrate e delle
specifiche discipline correlate.
Il Cad, all’articolo 1, comma 1, lettera p), definisce il documento
informatico come “la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti” e le regole per la
formazione del documento informatico e le sue caratteristiche sono
state dettate dal Dpcm 13 novembre 2014; con riguardo alla
formazione del documento amministrativo informatico, l’articolo 9
del decreto rinvia all’articolo 3 che, a sua volta, nel
disciplinare la formazione del documento informatico, individua tra
i metodi di formazione del documento informatico quello della
redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software.
Gli atti di controllo da inviare in notifica, in quanto documenti
propri dell’Agenzia delle Entrate dalla stessa formati attraverso
l’uso di applicazioni informatiche specifiche, rientrano
nell’ambito di applicazione del Cad, la cui versione originale deve
quindi essere prodotta e firmata digitalmente.
Assodata la formazione digitale del documento, alcune riflessioni
sono però necessarie con riguardo alla notifica, in merito alla
quale la disciplina del Cad, in particolare l’articolo 48, prevede
che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvenga
mediante la posta elettronica certificata, in quanto tale modalità
equivale, salvo diversa disposizione di legge, alla notificazione
per mezzo della posta.
Bisogna però tener conto che non tutti i contribuenti sono dotati
di domicilio digitale e, almeno al momento, obbligati a dotarsene;
per gli atti tributari, inoltre, esistono norme specifiche che
individuano gli elementi caratterizzanti il procedimento legale di
notifica e le garanzie ai fini della relativa efficacia.
In particolare, l’articolo 60 del Dpr 600/1973 disciplina le
modalità di notifica in materia di imposte sui redditi (cui rinvia
l’articolo 56 del Dpr 633/1972 per l’imposta sul valore aggiunto,
l’articolo 52 del Dpr 131/1986 per l’imposta di registro e, infine,
l’articolo 49 del Dlgs 346/1990 per l’imposta di successione e
donazioni) e prevede che essa avvenga secondo le norme stabilite
dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
tramite i messi comunali o i messi autorizzati dall’ufficio, nelle
mani proprie del contribuente presso il suo domicilio fiscale o
presso il domiciliatario eventualmente indicato.
L’articolo 14 della legge 890/1982, inoltre, prevede che la
notifica possa avvenire anche per mezzo del servizio postale; in
particolare, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di
ricevimento nei casi, disciplinati dall’articolo 3 del Dl 261/1990,
di avvisi di accertamento parziale ai sensi dell’articolo
41-bis del Dpr 600/1973 e per le richieste di dati e
notizie da parte degli uffici, quali inviti e questionari.
Le modalità rituali di notifica degli atti tributari, quindi, non
prevedono la notifica a mezzo Pec che è stata, invece,
specificatamente prevista dal legislatore per gli atti della
cosiddetta voluntary disclosure. Il comma 133
dell’articolo 1 della legge 208/2015 (Stabilità 2016) ha, infatti,
previsto che, previa specifica richiesta del contribuente, i
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate devono provvedere a
notificare gli atti del procedimento di collaborazione volontaria,
in deroga a ogni altra disposizione di legge e secondo le modalità
previste dal regolamento di cui al Dpr 68/2005, all’indirizzo di
posta elettronica certificata del professionista che assiste il
contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria.
La specifica regolamentazione della notifica a mezzo PEC degli atti
rientranti nel procedimento di collaborazione volontaria porta
ulteriormente a ritenere che allo stato attuale, e nel quadro delle
modifiche tutt’ora in corso alla disciplina degli atti
amministrativi digitali, per la notifica degli atti impositivi
tributari trovino applicazione le regole ordinarie di notifica,
ferma restando l’applicazione della disciplina del Cad per la
formazione del documento informatico.
Conseguentemente, gli uffici dell’Agenzia continueranno a
effettuare le notifiche nelle modalità applicate finora, inviando
però al contribuente una copia analogica/cartacea, eccezion fatta
per gli invii relativi a procedure di collaborazione volontaria per
le quali è stata richiesta la notifica via Pec, dove sarà inviato
il documento principale firmato digitalmente.
Per la genericità degli atti emessi a esito del controllo,
indipendentemente dal contribuente interessato, trovano
conseguentemente applicazione le disposizioni previste dal Cad per
i cittadini privi di domicilio digitale.
In tal caso, l’articolo 3-bis, comma 4-bis, del
Cad, dispone che le amministrazioni possono predisporre le
comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti
con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei
propri archivi, e inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria
o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali
documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo
stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3
del Dlgs 39/1993.
A tutela del diritto di difesa del contribuente, così come della
pretesa erariale, viene opportunatamente garantita comunque
l’originalità del documento, facendo sì che la copia cartacea
contenga anche l’attestazione di conformità all’originale secondo
la previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 23 del Cad, per
cui le copie su supporto analogico di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da
cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
Gli atti istruttori
Nell’ambito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle
Entrate rientrano anche quelle istruttorie che prevedono il
coinvolgimento del contribuente, sia nel corso di accessi,
ispezioni e verifiche che nel corso dei contradditori svolti in
ufficio, e al cui esito vengono redatti dei processi verbali
sottoscritti anche dal contribuente.
Nella formazione di tale tipologia di documenti redatti
nell’esercizio delle funzioni ispettive o di controllo, però, gli
uffici dell’Agenzia delle Entrate non procedono in via unilaterale,
ma coinvolgono il contribuente, necessariamente, per permettergli
di fornire la propria collaborazione, comunicando osservazioni o
ogni utile informazione per giungere alla ricostruzione dei fatti,
elementi che, anche nell’interesse alla difesa del contribuente
stesso, andranno a formare, diventandone quindi parte integrante,
il documento sottoscritto da entrambe le parti.
Tale modalità di formazione del documento esclude pertanto dalla
definizione di “propri documenti”, di cui all’articolo 40 del Cad,
i verbali sottoscritti anche dal contribuente (compresi quelli
giornalieri e di constatazione), poiché per la loro formazione
l’Agenzia non procede in via unilaterale ma, appunto, deve
coinvolgere il contribuente.
Del resto, il confronto tra organo accertatore e contribuente,
adeguatamente formalizzato nei processi verbali, è fondamento della
proficuità e della sostenibilità delle risultanze del controllo,
spesso richiesto dallo stesso ordinamento tributario, quando impone
la preventiva instaurazione del contraddittorio a pena di validità
dell’atto impositivo.
Analoghe considerazioni valgono per gli atti di adesione,
sottoscritti da entrambe le parti a conclusione di un procedimento
in base al quale l’accordo si raggiunge con la partecipazione
attiva del contribuente, il cui atto conseguente non costituisce,
quindi, un documento esclusivo dell’Amministrazione.
Tali considerazioni spiegano la scelta dell’Agenzia di continuare a
formare tale tipologia di documenti con le modalità attualmente in
uso, tenuto anche conto del fatto che l’applicazione dell’articolo
40 del Cad potrebbe limitare la piena partecipazione del
contribuente, non necessariamente dotato degli strumenti
tecnologici appropriati, e rilevarsi motivo di ostacolo
all’attività amministrativa, in particolare a quella esterna, in
contrasto con l’obiettivo della norma di razionalizzare e
semplificare, senza ulteriori aggravi e costi, l’azione
amministrativa.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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