Direttore lavori: la Cassazione sui compensi in caso di danni

La Corte di Cassazione interviene su responsabilità, competenze e compensi del direttore dei lavori entrando nel dettaglio di ciò che accade nel caso di danni

di Giorgio Vaiana - 31/03/2021

Nel processo di realizzazione di un opera, quella del direttore dei lavori è una figura chiave che fa da anello di congiunzione tra committente, progettista e impresa. Una figura in cui spesso la terzietà rispetto all'esecutore materiale dei lavori è determinante per assicurare la corretta realizzazione dell'opera.

Direttore dei lavori e responsabilità

Un figura non esente da oneri e onori cui spesso interviene la giurisprudenza. Sull'argomento abbiamo registrato nel 2021 due interessanti interventi della Corte di Cassazione:

Due sentenze che entrano nel dettaglio delle responsabilità del direttore dei lavori e la sua funzione di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere.

Direttore dei lavori, compensi e risarcimento danni

Sull'argomento registriamo un nuovo intervento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 1004 del 20 gennaio 2021 approfondisce il tema legato alle liti per il compenso e il risarcimento dei danni per negligenza.

Arriva fino alla Cassazione il ricorso proposto da un geometra a cui era stato negato il compenso professionale per le prestazioni relative alla progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un fabbricato. In primo e secondo grado, il geometra era stato condannato alla restituzione di quanto aveva percepito, oltre ad al pagamento di un risarcimento danni alla società perché, secondo i giudici, non aveva adempiuto ai suoi doveri professionali, sia in qualità di progettista che di direttore dei lavori, e aveva tenuto una condotta contraddistinta da infedeltà nei confronti del committente, prendendo le difese della ditta appaltatrice, nonostante i gravi errori nella realizzazione delle opere. Per il geometra, però, i giudici avevano valutato male la situazione.

Cosa fa il direttore dei lavori

I giudici approfondiscono nella loro sentenza, i ruoli e i doveri di un direttore dei lavori. Questa figura, è chiamata a svolgere la propria attività avendo a disposizione particolari competenze tecniche e deve assicurare, relativamente all'opera da realizzare, il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Per questo, dicono i giudici, ed è un passaggio molto importante della sentenza, "il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua del "diligentia quam in concreto"". Tra gli obblighi del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità al progetto della progressiva realizzazione dell'opera, in riferimento sia alle modalità di esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica che all'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae a responsabilità, aggiungono i giudici, il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Le valutazioni del giudice

Per questo, dice la Corte di Cassazione, un giudice può valutare la mancanza di "utilitas" di una prestazione professionale "ritenendola al di là di ogni parametro di diligenza e di professionalità secondo le leges artis, in relazione al contenuto degli obblighi correlati all'incarico di direzione dei lavori ricevuto dai committenti dell'opera e alle gravi violazioni riscontrate, a prescindere dall'esito della controversia nata in relazione al contratto di appalto, il quale è autonomo e distinto rispetto al contratto di direzione dei lavori".

I danni già pagati

Viene contestato nel ricorso, il fatto che avendo già statuito il giudice di primo grado il corrispettivo del contratto di appalto in misura inferiore, sulla base del principio della responsabilità solidale l’obbligo di risarcimento si sarebbe dovuto ritenere estinto nei confronti del direttore dei lavori. Sul punto è stato precisato che si tratta di due titoli negoziali diversi, fonti di diverse obbligazioni e, dunque, di possibili differenti inadempimenti.

Spiega la Corte di Cassazione: "Da un lato c'è il contratto d'appalto e i vizi dell'opera all'accertamento dei quali è seguito un ridimensionamento del valore del corrispettivo nell'ambito della controversia tra la committente e l'appaltatrice; dall'altro c'è, invece, il contratto di opera professionale e il grave inadempimento del professionista nell'adempiere le proprie obbligazioni di direttore dei lavori e progettista".

Per questo i giudici hanno dichiarato inammissibile l'intero ricorso, confermando quanto deciso prima, ossia la restituzione delle somme per i compensi non dovuti e il risarcimento del danno equivalente ai costi affrontati per ovviare alle gravi negligenze riscontrate.

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