Durc e Gare d'appalto: esclusione valida a prescindere dalla gravità dell'irregolarità

In caso di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la stazione appaltante può automaticamente escludere l'impresa dalla gara, sen...

15/09/2010
In caso di irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la stazione appaltante può automaticamente escludere l'impresa dalla gara, senza nessun obbligo di verifica dell'effettiva entità e gravità dell'irregolarità dichiarata esistente.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, riformando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto incompleto un DURC in cui non era indicato l'importo dei contributi non versati dalla stessa società a quella data e perciò non utilizzabile dalla Stazione Appaltante per procedere con l'esclusione dell'impresa. In particolare, il TAR aveva ritenuto fondato il ricorso presentato contro l'esclusione dell'impresa, rilevando che, a fronte di un DURC incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all'importo dei relativi contributi non pagati, la stazione appaltante non poteva decidere l'esclusione dalla gara appunto perché sulla base di detto documento non era possibile rendersi conto né della gravità dell'infrazione,né della sicura esistenza della stessa.

I giudici del Consiglio di Stato, pur riconoscendo i diversi orientamenti giurisprudenziali, hanno confermato il prevalente che porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede).

Al più, deve essere l'impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali rettifiche prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.

La sentenza ha, inoltre, affermato che omettere l'importo dei contributi non versati, non determina l'invalidità giuridica del documento e quindi la sua assoluta inutilizzabilità in una gara di appalto pubblica. La Stazione Appaltante, dovendo semplicemente verificare la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara, non deve preoccuparsi di comprendere l'entità della violazione e quindi di verificare la dimensione della gravità della stessa.

Nel caso di specie, l'impresa appellata non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria contributiva ma neppure risulta in atti che nell'immediato, dopo l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, abbia chiesto ed ottenuto la rettifica di tale documento. In definitiva, dunque, per l'esclusione dalla gara, è sufficiente che la Stazione Appaltante verifichi l'irregolarità del DURC senza che si preoccupi della sua entità e quindi gravità.

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