Durc, previsto periodo di franchigia nei 120 giorni di validità dell'attestato

In caso di cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), l'eventuale sospensione dei benefici normativi e contributivi sc...

13/12/2013
In caso di cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), l'eventuale sospensione dei benefici normativi e contributivi scatta 120 giorni successivi l'eventuale Durc rilasciato in precedenza per le stesse finalità.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013 in risposta all'istanza presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per conoscere il parere sulla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva", ed, in particolare, per avere chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A del D.M.

Il Ministero del Lavoro ha, innanzitutto, ricordato che l'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce che "la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito".

I periodi indicati nell'Allegato A (che arrivano fino a 24 mesi) decorrono dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Superati questi periodi, l'impresa potrà tornare a godere di benefici "normativi e contributivi", ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali. Viceversa non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l'abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell'INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili.

Le modifiche introdotte dal Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013)
Secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8-ter del Decreto del Fare "Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio".

Ai sensi di questa nuova disposizione, l'eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici "normativi e contributivi" in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

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