Durc semplificato: Modificato il decreto 30 gennaio 2015

Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016  del Ministero del Lavoro recante “Modifica del decreto 30...

20/10/2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2016  del Ministero del Lavoro recante “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione  in materia di documento unico di regolarità contributiva  (DURC).” che contiene alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 relativo a “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”.

Con il citato decreto 23 febbraio 2016 sono apportate al Decreto 30 gennaio 2015 le seguenti modifiche:

nel comma 1 dell’art. 2, viene introdotto un periodo al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili anche alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;

nell'art. 5, con l’integrale sostituzione dei commi 2 e 3, è previsto, adesso, che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati.

In allegato:

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

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