Eliminazione barriere architettoniche: Tra gli interventi liberi del DPR 31/2017

Il nuovo DPR n. 31/2017 entrato in vigore il 6 aprile riguardo l’autorizzazione paesaggistica identifica 31 interventi liberi  e 42 procedure semplificate. N...

03/05/2017

Il nuovo DPR n. 31/2017 entrato in vigore il 6 aprile riguardo l’autorizzazione paesaggistica identifica 31 interventi liberi  e 42 procedure semplificate. Nell’Allegato A del decreto sono riportati i piccoli interventi che, anche se realizzati su beni vincolati, rimangono esclusi dal richiedere l’autorizzazione paesaggistica.

Tra questi lavori, il cui elenco è molto lungo, troviamo:

  • quelli per il superamento delle barriere architettoniche;
  • il consolidamento statico e il miglioramento della prestazione energetica
  • opere indispensabili purchè non comportino modifiche sostanziali.

Nell’Allegato B ci sono gli interventi considerati di impatto lieve quali gli interventi antisismici, di miglioramento energetico, tettoie e porticati. 

L'istanza di autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità va anche spedita in modalità telematica, compilando il modello semplificato dell'Allegato C, corredato da relazione paesaggistica semplificata, e che va redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, secondo l'Allegato D.

Tra i 31 interventi liberi:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, anche se comportano il mutamento della destinazione; d’uso;
  • interventi sui prospetti e sulle coperture eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore comunali e delle caratteristiche architettoniche e dei materiali, come rifacimento di intonaci, manutenzione dei balconi, delle scale esterne, infissi, parapetti, lucernari, lattonerie o comignoli, integrazione e sostituzione di vetrine o dispositivi di protezione nei negozi. La modifica o la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto che non interessano beni vincolati;
  • interventi di consolidamento statico degli edifici, l’adeguamento o il miglioramento a fini antisismici, a condizione che non si modifichino il volume, l’altezza, i materiali di finitura o di rivestimento;
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l’installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall’esterno;
  • installazione di impianti tecnologici non soggette a titoli abilitativi, come condizionatori e caldaie sui prospetti; secondari;
  • installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall’esterno, integrati nelle coperture o in aderenza ai tetti con stessa inclinazione e orientamento della falda;
  • manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, di elementi di arredo urbano eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture;
  • interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli e recinzioni, inserimento di sistemi antintrusione su edifici non vincolati;
  • installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive;
  • interventi su impianti idraulici privi di valenza storica, installazione di serre mobili stagionali senza muratura, palificazioni, pergolati, manufatti per il ricovero di attrezzi agricoli fino a 5 mq, manutenzione della viabilità vicinale, installazione di pannelli amovibili a fini turistici, interventi di ripristino delle attività agricole nelle aree invase da vegetazione arbustiva;
  • installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati;
  • smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali già dotate di autorizzazione paesaggistica;
  • fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici distrutti dopo le calamità naturali, a condizione che sia possibile accertarne la consistenza preesistente;
  • demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti ad abusi edilizi.

Tra i 42 interventi semplificati:

  • incrementi di volume fino al 10% e fino a 100mc eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture. Ogni ulteriore incremento eseguito sullo stesso immobile nei cinque anni successivi alla fine dei lavori sarà sottoposto a procedimento ordinario;
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre da tetto su beni vincolati;
  • interventi sui prospetti che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come riconfigurazione delle aperture esterne, realizzazione di vetrine, ringhiere, parapetti e balconi, modifica degli intonaci, modifica o chiusura di balconi e terrazze, realizzazione di scale esterne;
  • interventi sulle coperture che comportano l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici, come rifacimento del manto del tetto con materiali diversi, modifica delle coperture per l’installazione di impianti tecnologici, modifica dell’inclinazione delle falde, realizzazione di lastrici solari, terrazze a tasca, finestre a tetto, lucernari, abbaini, inserimento di canne fumarie e comignoli;
  • interventi di adeguamento alla normativa antisismica o per il risparmio energetico che comportano innovazioni delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali di finitura e dei rivestimenti;
  • interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall’esterno che alterano la sagoma dell’edificio;
  • installazione di pannelli solari, in aderenza e con stessa inclinazione e orientamento della falda, su edifici situati in parchi, complessi di valore estetico e centri storici; installazione di pannelli solari su coperture piane visibili dall’esterno;
  • adeguamento della viabilità, ad esempio sistemazione di rotatorie, riconfigurazione degli incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi, percorsi ciclabili, parcheggi a raso;
  • interventi nelle aree di pertinenza degli edifici vincolati, ad esempio adeguamento degli spazi pavimentati, realizzazione di camminamenti che non incidano sulla morfologia del terreno, demolizione senza ricostruzione di volumi tecnici e altri manufatti senza nessuna valenza architettonica, installazione di serre finoo a 20 mq;
  • demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse storico;
  • realizzazione di tettoieporticatichioschi da giardino di natura permanente aperti su più lati e con superficie fino a 30 mq; realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici con volume fuori terra fino a 30 mc;
  • verande funzionali alle attività commerciali, installazione di manufatti amovibili non stagionali, prima collocazione di manufatti amovibili stagionali;
  • demolizione e ricostruzione di edifici e impianti tecnologici con stessa volumetria, sagoma e area di sedime. Sono esclusi gli edifici di non comune bellezza e memoria storica indicati nell’articolo 136, coma 1, lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.

Per il resto

Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell'Allegato B, il decreto tocca le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno a condizione che il progetto risulti conforme a quanto autorizzato in precedenza. Caso contrario, se nell'istanza di rinnovo siano presenti variazioni progettuali che comportino interventi di grande entità, si applica il procedimento autorizzatorio ordinario.

Conferenza di servizi

Secondo il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari, non si indice conferenza di servizi nel caso di  realizzazione dl’intervento nei casi in cui, quando oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata, non sono necessari altri titoli abilitativi nei casi in cui sono previsti: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia); la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

A cura di Salvo Sbacchis

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