Dall'1 ottobre gli attestati che il sistema informatico renderà disponibili in formato pdf, dopo la registrazione dei relativi dati e l'attribuzione del codice univoco di registrazione, riporteranno la denominazione di "Attestati di Prestazione Energetica".
Come indicato anche dalla circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell'Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformità alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.
Infine, come precedentemente indicato , per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell'Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.
Fonte: Regione Emilia Romagna