Equo compenso e BIM: in consultazione l'aggiornamento alle Linee guida ANAC sui Servizi di Architettura e Ingegneria

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi at...

11/06/2018

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed Equo compenso. Sono questi due gli argomenti su cui si fonda la consultazione ANAC per l'aggiornamento delle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017", pubblicate con delibera 21 febbraio 2018, n. 138 (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69).

La consultazione, aperta fino al 9 luglio 2018 (le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'ANAC esclusivamente mediante la compilazione del modulo allegato), si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 recante "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche" (c.d. Decreto BIM) e del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che con l’articolo 19-quaterdecies, comma 3 (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ha previsto l'introduzione dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti verso la pubblica amministrazione.

In documento in consultazione è articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.

Entrando nel dettaglio, dopo una premessa normativa, il documento predisposto dall'ANAC è suddiviso in tre sezioni:

  • uso di metodi e strumenti elettronici specifici in cui viene definito: 1. ambito di applicazione - 2. attività preliminari - 3. documentazione di gara - 4. procedura di gara;
  • equo compenso;
  • una relazione esplicativa che riporta: ambito di applicazione, attività preliminari, documentazione di gara, procedura di gara, equo compenso.

Per quanto riguarda il BIM, è previsto che tutti i soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le attività connesse alla realizzazione dell’opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione, quali il RUP, il direttore lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, devono essere in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia (n.d.r. si aprono nuovi scenari per chi si occupa di formazione).

Molto interessante la sezione che parla dell'equo compenso. Oltre a rimarcare la necessità per le stazioni appaltanti di definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016, l'ANAC ha riconosciuto la necessità di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara. A tal fine, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, l'ANAC ha previsto la possibilità  di ricorrere alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso.
Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell’importo a base di gara.
L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

In allegato il documento in consultazione e il modulo per le osservazioni (da aprire tramite l'ultima versione di Adobe Reader).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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