Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali solo se confermati in via definitiva

L'esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali”, come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblic...

02/05/2017

L'esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali”, come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente, tra i quali “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”, può essere disposto solo se l'illecito è confermato “all’esito di un giudizio”.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 27 aprile 2017, n. 1955 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro una precedente sentenza di primo grado che aveva accolto l'appello presentato da un'impresa che aveva contestato la sua esclusione da una gara sul presupposto di “gravi illeciti professionali” commessi in un precedente contratto con altra pubblica amministrazione.

Il giudice di primo grado statuiva che la citata disposizione del codice dei contratti pubblici richiede che l’illecito professionale risulti, tra l’altro, confermato “all’esito di un giudizio”, mentre nel caso di specie l'impresa aveva giurisdizionalmente contestato dinanzi al Tribunale Civile la risoluzione contrattuale pronunciata nel precedente contratto e tale giudizio civile era pendente al momento della gara.

Confermando la tesi del Tribunale Amministrativo Regionale e rigettando il ricorso, i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che l’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente alle stazioni appaltanti di escludere i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, tra i quali “le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”.

Ad avviso del Consiglio di Stato, sulla base dell’interpretazione letterale della norma, si richiede che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale. E questa conferma non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) “all’esito di un giudizio”. A questo stesso riguardo è invece da ritenersi evidentemente insufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare (come nella fattispecie sottoposta all’esame della sezione), con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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