Fondo salva opere a tutela del subappalto: Adottato il Decreto e ammessi importi per 130 mln

Il decreto ammette al fondo quasi 130 mln di euro (129.763.374,81 euro), disponibili per 522 beneficiari

di Redazione tecnica - 23/06/2020

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E’ stato adottato il Decreto direttoriale 19 giugno 2020, n. 8447 recante gli "Importi ammessi al Fondo salva opere e primo piano di riparto - annualità 2019 e 2020” unitamente all’Allegato 1 contenente il Piano di riparto delle somme.

130 mln di euro per 522 opere

Il decreto ammette al fondo quasi 130 mln di euro (129.763.374,81 euro), disponibili per 522 beneficiari.

Fonfo salva opere atteso dagli operatori

Si tratta di un importante provvedimento, molto atteso dagli operatori economici: il Fondo salva opere, infatti, è una misura contenuta nel Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita), la cui legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ed é stato istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori.

Ricordiamo che l'importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, è pari al 70% del credito certificato dai soggetti che hanno presentato domanda (di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 144, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all’articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019).

Allegato il Piano di riparto

Il decreto, inoltre, approva anche il piano di riparto della prima tranche delle risorse, effettuato in maniera proporzionale all’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili. 

Di queste spese si erogano immediatamente 45,5 milioni, dei quali 12 mln dell’annualità 2019 in conto residui e 33,5 mln di annualità 2020 in conto competenza. Entro settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziate dal Dl Rilancio, in sede di conversione.

Fondo salva opere destinato a crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori

Come già detto, le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

Come ottenere il pagamento

I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito.

Dotazione di 45,5 milioni di euro

Con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, il Fondo andrà a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.

In allegato il Decreto direttoriale e l’Allegato 1 con il Piano di riparto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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