Fondo salva opere a tutela del subappalto: Nel decreto una scadenza al 10 dicembre già spirata

Abbiamo comunicato, ieri, che sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2019, n. ...

18/12/2019

Abbiamo comunicato, ieri, che sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2019, n. 144 contenente “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»” (leggi articolo).

Ritorniamo oggi sull’argomento per il fatto stesso che da un attento esame del decreto abbiamo notato come nell’articolo 4, comma 4 rubricato “Erogazione delle risorse” è previsto che, per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, si prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell’importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, la relativa istanza. Si comprende, immediatamente, come tale termine risulta già spirato al momento della pubblicazione del decreto stesso senza, peraltro, che nel decreto sia precisata la conseguenza del mancato rispetto del citato termine. Sul problema non resta altro da fare che attendere lumi da parte del Ministero.

Per quanto concerne, poi, una sintesi del provvedimento, evidenziamo che:

  • nell’articolo 1, comma 2 è precisato che le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019;
  • nell’articolo 1, comma 4 è stabilito che i soggetti destinatari vi possono accedere se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al punto precedente ed è stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019;
  • nell’articolo 2, comma 1 è precisato che il Fondo è alimentato dal contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalto ed, anche dalle somme pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali ultime somme sono, tuttavia, destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, sempre in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.

Così come disposto, poi, all’articolo 3 del provvedimento rubricato “Accesso alle risorse del Fondo” sono previsti i seguenti passaggi:

  1.  i soggetti titolari di crediti insoddisfatti presentano apposita istanza all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta  elettronica  certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A del decreto. L’istanza deve essere corredata della documentazione attestante l'esistenza, l’esigibilità, l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza (commi 1 e 2);
  2. i soggetti destinatari dell'istanza certificano l'importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta (comma 4);
  3. la certificazione, redatta secondo  il  modello  di  cui all'Allegato  B, viene  poi trasmessa  al  Ministero  e  all'istante, dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta  giorni  dalla  ricezione dell'istanza (comma 5);
  4. qualora l'amministrazione aggiudicatrice o  il  contraente generale non si pronunci entro tale termine ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l'istanza, la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, può essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza, l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile (comma 7, primo periodo);
  5. il Ministero, compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza documentata, può invitare l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni. Al riguardo, si evidenzia che il decreto tace in merito all’eventualità che, anche a seguito dell’invito del Ministero, l’amministrazione o il contraente generale continui a non pronunciarsi. In altri termini, non è chiaro se, in tale caso, il Ministero possa intervenire direttamente ai fini della certificazione dei crediti; in termini più generali, non è chiaro se il Ministero abbia, all’esito della propria istruttoria, anche in caso di rigetto della richiesta della certificazione dei crediti da parte della amministrazione o del contraente generale, un autonomo potere di certificazione dei crediti, ove ne abbia riscontrato il sussistere dei presupposti (comma 7, secondo periodo).

Nell’articolo 4, comma 1 rubricato “Erogazione delle risorse” del provvedimento è previsto che, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.

Così come disposto al comma 3 dell’articolo 4 del provvedimento, nel caso in cui il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, si prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020 (articolo 4, comma 4).

Così, poi, come disposto all’articolo 4, comma 5 del provvedimento, in relazione poi alle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 33,5 milioni di euro, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predisporrà, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020.

In ogni caso, tali crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze degli altri creditori (di cui all’articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto) ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie.

Il Ministero, espletate le verifiche previste dallo stesso decreto, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvederà al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun soggetto beneficiario (articolo 4, comma 6).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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