Il nuovo Codice Appalti e il dibattito pubblico (Débat Public): occasione mancata?

Una delle novità del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) che non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previge...

24/05/2016

Una delle novità del nuovo Codice (D.Lgs. n. 50/2016) che non trova alcun riferimento né nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE né nella previgente normativa è contenuta nell'articolo 22 rubricato "Trasparenza nella partecipazione dei porta-tore di interessi e dibattito pubblico" previsto in riferimento alle previsioni contenute nelle lettere ppp) e qqq) della legge delega n. 11/2016.

L'articolo 22 prevede il cosiddetto débat public (procedura già prevista in Francia) che permette ai cittadini di informarsi e di esprimere il loro punto di vista sulle iterazioni e sulle conseguenze dei progetti di sviluppo dei grandi progetti organizzativi o di infrastruttura. Entrando nel dettaglio, l'art. 22 è costituito dai seguenti 4 commi:

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
  3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

Il comma 1 definisce l’obbligatorietà, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, della pubblicazione, nel proprio profilo del committente, dei progetti di fattibilità relativi ai grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, nonché degli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

Il nuovo Codice degli Appalti

Il nuovo Codice degli Appalti
Con commento all'articolato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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Il comma 2 precisa che entro il 18 aprile 2017, deve essere adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, con cui saranno fissati i criteri per l’individuazione delle opere aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.
Per cui, il Débat public non potrà essere utilizzato fino a quanto non sarà definito questo DPCM.

Il comma 3 disciplina la procedura in questione, incentrata sulla conferenza indetta dal soggetto proponente, da concludersi entro quattro mesi e con potestà di autodisciplinare le modalità di svolgimento del dibattito, alla quale partecipano non solo gli enti e le amministrazioni interessati, ma anche gli altri portatori di interessi, con formula che riecheggia l’articolo 91 della legge n. 241 del 1990, e tra questi i comitati cittadini "i quali abbiano già segnalato agli enti locali territoriali il loro interesse”. Si prevede quindi che il progetto di fattibilità, le osservazioni dei soggetti partecipanti e gli esiti del dibattito siano pubblicati on line.

Infine, il comma 4 obbliga la conferenza di servizi chiamata ad approvare il progetto a svolgere una specifica discussione sulle risultanze del dibattito.

La legge delega

Ricordiamo che la lettera qqq) della Legge delega n. 11/2016 prevede l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo. La lettera ppp) della Legge delega n. 11/2016 prevede la trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.

Nuovo Codice Appalti e Regolamento di esecuzione

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Testo del D.Lgs. n. 50/2016 completo di allegati e testo del D.P.R. n. 207/2010 in vigore dal 19 aprile 2016

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Il Consiglio di Stato

Sull'argomento è intervenuto anche il Consiglio di Stato (parere n. 855 dell'1 aprile 2016), precisando che si tratta di uno strumento essenziale di coinvolgimento delle collettività locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di grandi opere aventi rilevante impatto ambientale, economico e sociale sul territorio coinvolto. Uno strumento di partecipazione democratica che in prospettiva:

  • assicura una maggiore accettazione sociale dell’opera;
  • previene contenzioso;
  • accelera la realizzazione dell’opera stessa.

Il Consiglio di Stato precisa che la normativa in esame sembra lacunosa e non chiara su profili che potrebbero avere rilevanti ricadute pratiche e costituire fonte di contenzioso, in una fase in cui si seleziona la platea dei portatori di interessi collettivi connessi all’opera.

Dal punto di visto oggettivo, la delega pone come obbligatorio il dibattito pubblico per tutti igrandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o l’assetto del territorio”, mentre l’art. 22 sembra operare una distinzione tra dibattito pubblico facoltativo e obbligatorio, individuando solo alcune categorie specifiche per le quali il dibattito è obbligatorio, e in particolare per le ipotesi di cui al comma 2: “le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” che deve essere adottato entro il 18 aprile 2017.

L’intento della delega è stato quello di rendere il dibattito pubblico obbligatorio per le tipologie di opere indicate nella delega medesima, senza che si possa operare, al loro interno, una sottodistinzione tra dibattito facoltativo e obbligatorio. Resta ovviamente fermo, in base ai principi generali sul procedimento amministrativo, che gli enti pubblici possono sottoporre a dibattito pubblico delle comunità locali altre tipologie di opere, facoltativamente.

In definitiva sembra che l'art. 22 sia un'occasione forse mancata, perché il débat public all'italiana è, indubbiamente, diverso dal modello francese ed a forte rischio di concreta ingestibilità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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