Inarsind: 'Burocrati contro la libera professione'

Ancora una volta assistiamo all’attacco dei dipendenti pubblici nei confronti dei liberi professionisti e alla contestazione sull’applicazione del “Decreto p...

23/07/2018

Ancora una volta assistiamo all’attacco dei dipendenti pubblici nei confronti dei liberi professionisti e alla contestazione sull’applicazione del “Decreto parametri” (D.M. 17/06/2017) nelle gare della P.A., in particolare rimaniamo sbigottiti di fronte alle affermazioni, che non tengono in considerazione le Istituzioni (Parlamento, CNI, CNA, etc.), espresse da un Dirigente della Pubblica Amministrazione, il quale si esprime come se fosse (voce autorevole) portavoce di una parte sociale, riconosciuta giuridicamente, che può interloquire, commentare e usare una sentenza della Cassazione attraverso la stampa per giustificare l’operato dei burocrati della P.A. nel richiedere una prestazione gratuita ai liberi professionisti.

Ci riferiamo in particolare alla recente sentenza n. 14293 del 4 Giugno 2018 della 2° Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione e all’interpretazione strumentale data dell’applicazione del 1° Comma dell’articolo 36 della Costituzione. I Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato la non applicabilità del 1° comma dell’art. 36 quando si è in presenza di una convenzione (o contratto) stipulata tra il professionista e l’ente pubblico, in quanto il professionista viene garantito e tutelato dall’art. 2233 del codice di procedura civile, il quale “...pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice…”.

La sentenza 14293 in sostanza afferma che, successivamente al contratto sottoscritto, per intervenuti motivi di disaccordo tra le parti, non si può fare ricorso ai cosiddetti minimi tariffari (oggi sostituiti dal D.M. 17/06/2017- “decreto parametri”), né tantomeno invocare il 1° comma costituzionale dell’art.36.

Sul punto, i Giudici con la sentenza sopra richiamata hanno stabilito che detto comma 1° (in mancanza di un contratto) può essere “…applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato…”. Pertanto, a nostro modesto parere, appare distorto quanto affermato dal Dirigente, sul pronunciamento espresso dalla sentenza “…che essendo il compenso spettante liberamente determinabile dalle parti, è anche legittimo che il professionista possa rinunciarvi..”, che secondo il chiarimento dato la stessa debba essere interpretata come una non applicabilità della P.A. nei propri bandi pubblici del D.M. 17/06/2017 “Decreto Parametri” e dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, che prevede l’obbligatorio (e non facoltativo) utilizzo del Decreto Parametri. In poche parole il Dirigente ritiene, palesemente errando, che la sentenza della Suprema Corte consenta alla P.A. di ignorare detto decreto nell’emanazione di bandi di rilevanza pubblica, stabilendo un rapporto diretto con il professionista e concordando con lo stesso il compenso spettante al di là dei parametri stabiliti dal D.M. 17/06/2017.

Altra considerazione che occorre evidenziare, sulla tesi portata avanti dal Dirigente, riguarda il concetto di “equo compenso”, il quale afferma che i liberi professionisti considerano la Pubblica Amministrazione un “bancomat” a cui attingere con l’applicazione del decreto parametri, mentre per i privati i liberi professionisti si accontentano di 1/3 del compenso spettante, queste affermazioni però non vengono suffragate con degli atti probanti dai quali emergano dette differenze. Il dirigente fa intendere, utilizzando la sentenza 14293, che il professionista dovrebbe prestare gratuitamente la propria prestazione nei confronti della P.A., in quanto si persegue un interesse pubblico utile a sanare le casse della P.A., che la prestazione gratuita dà prestigio al professionista sotto altro aspetto, mentre di contro ritiene probabilmente giusto che ai dirigenti italiani (circa 156.000 – fonte Sole 24 Ore e circa 168.000 – fonte ARAN) in generale venga riconosciuto un congruo compenso per il lavoro svolto, che secondo i dati ARAN si aggira mediamente sui 100.000,00 euro, (secondo i dati Ocse inoltre, nonostante il tetto dei 240.000 euro introdotto nell’aprile 2014, i dirigenti “apicali” pubblici ricevono uno stipendio di circa 8 volte e mezzo il reddito medio italiano che è di circa 27 mila euro – oltre a tutti gli altri privilegi di cui godono i dirigenti). In Gran Bretagna i dirigenti statali guadagnano 5,8 volte il reddito medio nazionale, in Germania 4,5 volte, in Francia 5,5 volte. La media Ocse è di 5 volte.

Stipendio, quello dei dirigenti pubblici, pagato dai cittadini (attraverso le tasse) e quindi anche dal libero professionista. Ancora, (sempre per il bene della collettività) dovrebbe essere consentito al dipendente pubblico di fare sia il dipendente, sia il libero professionista, praticamente chiede una sorta di “reddito di cittadinanza a tempo indeterminato a base fissa” a favore del dipendente, e consentirgli di svolgere liberamente la libera professione, e tutto questo dovrebbe essere fatto con delle leggi mirate che privilegiano alcuni cittadini a discapito di altri. Secondo questa tesi “bizzarra” un dipendente della P.A. potrebbe fare il doppio lavoro, la mattina l’impiegato ed il pomeriggio ad esempio l’ingegnere (possedendone il titolo) libero professionista. Non ritenete che vi sia un netto ed inequivocabile conflitto di interesse tra i due ruoli, di dipendente e libero professionista, il primo (dipendente) è deputato al controllo del rispetto della normativa vigente ed il secondo (il libero professionista) a creare, progettare ed eseguire correttamente l’opera progettata sia pubblica che privata nell’interesse della committenza, per cui non si possono combinare i ruoli. Infine, ritornando sull’applicabilità del comma 1° dell’art.36 Costituzionale che così recita “… Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa..” solo ai rapporti di lavoro subordinato, crediamo che su questo punto, dell’applicabilità come principio fondante della costituzione del comma 1°, debbano esprimersi le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per due motivi: il primo motivo che il suddetto articolo non fa la distinzione tra lavoratore autonomo e lavoratore subordinato; il secondo che creerebbe una discriminazione sociale evidente tra i cittadini che contrasterebbe con altri articoli costituzionale, ed in particolare con l’art.3 della Costituzione “.. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge… E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”. Inoltre, si fa risaltare che il 1° comma non indica dei parametri di riferimento a cui attenersi per determinare una “….retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro..”, per cui il tutto viene demandato sempre alla discrezionalità del giudice, la quantificazione della retribuzione spettante. Da ultimo, accanto alla normativa conseguenziale di cui si parlava, vi è un ulteriore principio base che è posto a fondamento dei rapporti di carattere economico. Questo consiste nel principio giuridico “Meno locupletori potest cum aliena iactura”, detto principio che è quello dell’arricchimento di per sè a scapito di una attività altrui, vale ovviamente, nella sua portata generale “Jure privatorum”, ma è ancor più cogente allorché il rapporto instaurando è di natura “Jure publicorum” e laddove almeno uno dei soggetti del rapporto giuridico è un Ente pubblico. Quest’ultimo in quanto tale è, più di ogni altro, obbligato al rispetto della legge e dei principi sottostanti.

Noi, come sindacato, riteniamo che vada profondamente rivista la legge Bassanini, la quale, dai dati statistici, non ha eliminato la burocrazia ma l’ha peggiorata, con l’aumento dei conteziosi giudiziari (Imprese, professionisti, etc.) e l’aumento incontrollabile della corruzione, come evidenziato da diversi scandali riportati dai media, in particolare, sulla corruzione della P.A., è intervenuto il Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro il Dr. Nicola Gratteri che nei suoi libri e nei suoi incontri pubblici ha evidenziato che «Prima ancora della politica e della ’ndrangheta, il problema della Calabria sono i quadri della pubblica amministrazione». Secondo Gratteri, sono impiegati e dirigenti pubblici a causare l’inefficienza della pubblica amministrazione, mentre i politici eletti sono solo figure “deboli” e “senza preparazione”. «Ci sono direttori generali – dice Gratteri – che da vent’anni sono nello stesso posto, e da incensurati gestiscono la cosa pubblica con metodo mafioso», ormai come evidenziato da Gratteri, la malavita organizzata (ndrangheta, mafia, camorra, etc.) non punta più sui politici (sindaci, assessori, consigli comunali, etc.) ma sui dirigenti e pressa (a mero esempio) sul sindaco per la loro designazione.

In conclusione, si ritiene che ci debba essere il rispetto dei ruoli assegnati, che ognuno deve ricoprire senza invadere i vari campi, così come stabilito dalla legge vigente (Ordini professionali, Casse di previdenza, Sindacati, etc), che il problema sia di natura politica, la quale deve decidere se vuole abdicare a favore dei “burocrati” che puntano a sostituire ed influenzare in toto le scelte politiche e normative.

A cura di Ing. Saverio Foti
Consigliere Nazionale INARSID

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