Industria 4.0: SI per l’autobetoniera e NO per l’autotelaio

Per l’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta Industria 4.0 non può essere beneficiata per il veicolo sul quale è installata una betoniera

di Redazione tecnica - 19/03/2021

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 189 del 17 marzo 2021 risponde ad un interpello di un contribuente precisando che la misura maggiorata del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali beni “industria 4.0” (allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) non può essere beneficiata in relazione al veicolo sul quale è installata una betoniera provvista dei requisiti per fruirne.

Interpello del contribuente

Il contrinuente nell’interpello precisa che che l'acquisto del bene strumentale riguarda, in particolare,un'autobetoniera o un'autobetoniera con pompa, composto di due parti :

  • autotelaio targato;
  • attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera conpompa).

Il contribuente fa, tra l’altro,  presente che:

  • la betoniera (con o senza pompa) rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell'iperammortamento di cui all'Allegato A della legge n. 232/2016;
  • sebbene il veicolo in argomento non possa usufruire del beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle voci dell'Allegato A della legge n.232/2016, è dimostrabile che l'autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 189, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Soluzione prospettata dal contribuente

Nell’interpello presentato all’Agenzia delle entrate il contribuente ha ritenuto che l'acquisto del bene strumentale in argomento possa rientrare nella casistica di cui all'articolo 1, comma 189 della legge n. 160/2019 e, conseguentemente, fruire dei benefici relativi al credito d'imposta.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il comma 189, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, prevede che: "Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresinell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta èriconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti finoa 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota diinvestimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costicomplessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro".

L’Agenzia, prima di rispondere all’interpello ha inoltrato una richiesta di chiarimento alla Direzione Generale per la politica industriale la competitivitàe le PMI del Ministero dello Sviluppo economico che ha espresso, con nota prot. RU 41959 del 15 febbraio 2021 un parere in cui è testalmente affermato “l'applicazione del credito d'imposta di cui al citato comma 189 dell'art. 1 alla legge n. 160 del 2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente "betoniera" (o "betoniera con pompa") e non anche alla componente "autoveicolo"; fermo restando, con riferimento a quest'ultima componente, l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 188 dell'art. 1 alla medesima legge n. 160 del 2019. Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l'applicazione del creditod'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Nella citata nota del Ministero dello sviluppo economico è, anche, precisato che “Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da uningegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiutoattraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.”.

Un parere negativo quindi, che non contente l’applicazione della misura prevista da INDUSTRIA 4.0 all’autotelaio della betoniera o della betoniera con pompa.

Il credito d’imposta INDUSTRIA 4.0

Con l’occasione ricordiamo che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge  di bilancio 2021) ha confermato anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, parametrato al costo di acquisto degli stessi; il credito d’imposta può essere utilizzato da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sotto il profilo temporale, l’investimento deve essere realizzato:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,
  • ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: il bonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

Il nuovo provvedimento riconosce un beneficio superiore ai beni “industria 4.0”, ossia quelli previsti nell’allegato A della legge n. 232/2016 che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per tali investimenti è previsto un credito d’imposta che, perlopiù, è pari al 50% dell’investimento realizzato nel 2021 (al crescere dell’importo il beneficio diminuisce, così come diminuisce la misura del credito se l’investimento sarà realizzato nel 2022).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata