LINEE GUIDA CONSULENTI TECNICI E PERITI AUSILIARI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio scorso è stata pubblicata la deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati pers...

04/08/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio scorso è stata pubblicata la deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.”.
La deliberazione è molto semplice e contiene in allegato le Linee guida in cui, dopo le premesse contenenti lo scopo delle linee guida e l’ambito considerato, vengono dettagliatamente trattati i seguenti argomenti:
  • il rispetto dei principi di protezione dei dati personali;
  • comunicazione dei dati;
  • conservazione e cancellazione dei dati;
  • misure di sicurezza;
  • i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.
In particolare ricordiamo che, nell’ultimo punto trattato dalla deliberazione, viene precisato che il consulente di parte:
  • può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto;
  • può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto;
  • salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto, può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito;
  • relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” sia alle “misure minime” ed, ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza;
  • deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali.
A cura di Paolo Oreto
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