La Direzione dei Lavori dopo il D.Lgs. n. 50/2016

La pubblicazione ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) sono cambiate in Italia le regole relative agli appalti pubblici di l...

10/06/2016

La pubblicazione ed entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) sono cambiate in Italia le regole relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, a dieci anni dall'ultimo cambio normativo (D.Lgs. n. 163/2006).

Per quanto concerne le norme che riguardano il direttore dei lavori, prima trattate nell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, l'argomento inizia ad essere trattato nella Parte I (Ambito di applicazione, Principi, Disposizioni comuni ed esclusioni) al Titolo III del Nuovo Codice Appalti, relativo alla pianificazione programmazione e progettazione ma, per la definizione complessiva del quadro normativo, la norma rimanda a successivi atti ancora da emettere.

Con l’art. 24, utilizzando parte degli artt. 90 e 92 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, è definito chi può espletare le prestazioni relative alla direzione dei lavori. In pratica, in maniera paritetica, i progetti possono essere predisposti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni e da operatori economici esterni alla stazione appaltante meglio elencati all’art. 46 con la precisazione che la definizione dei requisiti che devono possedere le società di professionisti, le società di ingegneria e i loro consorzi prima contenuta agli artt. 254, 255 e 256 nel previgente Regolamento n. 207/2010, è demandata ad un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANAC, che deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, entro il 18 luglio 2016 così come indicato al comma 2 del citato art. in cui viene precisato, anche, che fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, così come disposto all’articolo 216, comma 5, continueranno ad essere in vigore i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

  • Art. 254 - (Requisiti delle società di ingegneria)
  • Art. 255 - (Requisiti delle società di professionisti)
  • Art. 256 - (Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)
I servizi di Architettura e di Ingegneria nel nuovo codice dei contratti

I Servizi di architettura e di ingegneria
Con riferimento alle nuove norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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Direzione dei lavori e controllo tecnico

Al comma 3 dell’art. 101 rubricato “Soggetti della stazione appaltante” è precisato che il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Compiti del direttore dei lavori

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche vigenti per le costruzioni. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

  • verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  • curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  • provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105 relativo al subappalto;
  • svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Compiti dei direttori operativi

Al comma 4 vengono, poi, precisati i compiti degli assistenti con funzioni di direttori operativi che devono collaborare con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori ed agli stessi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

  • verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
  • programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
  • curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
  • assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
  • individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
  • assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
  • esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
  • dirigere le lavorazioni specialistiche.

Compiti degli ispettori di cantiere

Così come disposto al comma 5, gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

  • la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
  • la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
  • il controllo sulla attività dei subappaltatori;
  • il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle speci-fiche tecniche contrattuali;
  • l’assistenza alle prove di laboratorio;
  • l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
  • la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
  • l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

In pratica il citato articolo 101 ripropone i contenuti dell’articolo 130 del previgente D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli dal 147 al 151 del previgente Regolamento n. 207/2010.

Linee guida tipologia atti direttore dei lavori

Con l’art. 111 è, poi, prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice e, quindi, entro il 18 luglio 2016, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità con la precisazione che, così come disposto all’articolo 216, comma 17, continuano ad applicarsi gli articoli di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate e, quindi, i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

  • Art. 178 - (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)
  • Art. 179 - (Lavori in economia contemplati nel contratto)
  • Art. 180 - (Accertamento e registrazione dei lavori)
  • Art. 181 - (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)
  • Art. 182 - (Giornale dei lavori)
  • Art. 183 - (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)
  • Art. 184 - (Annotazione dei lavori a corpo)
  • Art. 185 - (Modalità della misurazione dei lavori)
  • Art. 186 - (Lavori e somministrazioni su fatture)
  • Art. 187 - (Liste settimanali delle somministrazioni)
  • Art. 188 - (Forma del registro di contabilità)
  • Art. 189 - (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)
  • Art. 190 - (Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità)
  • Art. 191 - (Forma e contenuto delle riserve)
  • Art. 192 - (Titoli speciali di spesa)
  • Art. 193 - (Sommario del registro)
  • Art. 194 - (Stato di avanzamento lavori)
  • Art. 195 - (Certificato per pagamento di rate)
  • Art. 196 - (Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori)
  • Art. 197 - (Contabilizzazione separata di lavori)
  • Art. 198 - (Lavori annuali estesi a più esercizi)
  • Art. 199 - (Certificato di ultimazione dei lavori)
  • Art. 200 - (Conto finale dei lavori)
  • Art. 201 - (Reclami dell'esecutore sul conto finale)
  • Art. 202 - (Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale)
  • Art. 203 - (Annotazione dei lavori ad economia)
  • Art. 204 - (Conti dei fornitori)
  • Art. 205 - (Pagamenti)
  • Art. 206 - (Giustificazione di minute spese)
  • Art. 207 - (Rendiconto mensile delle spese)
  • Art. 208 - (Rendiconto finale delle spese)
  • Art. 209 - (Riassunto di rendiconti parziali)
  • Art. 210 - (Contabilità semplificata)

Incarichi al di sopra della soglia comunitaria

Per quanto concerne gli altri incarichi di progettazione e connessi, agli stessi è dedicato l’art. 157 ed al comma 1 dello stesso è stabilito che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, nonché di coordinamento della  sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, dì importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità previste dal codice per i contratti di appalto nei settori ordinari di rilevanza comunitaria.

Affidamento diretto della direzione dei lavori

Allo stesso comma 1 è, poi, precisato che l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione; sempre al comma 1 è, inoltre, precisato che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di rilevanza comunitaria, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione

Incarichi da 40.000 a 100.000 Euro

Come disposto al comma 2, gli incarichi di progettazione, dì coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Incarichi da 100.000 alla soglia comunitaria

Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati, sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61.

Nelle linee guida ANAC relative ai servizi di architettura e di ingegneria è, poi, precisato che nel caso di affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria e nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91 del nuovo Codice relativa alla riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere effettuata secondo criteri predeterminati nel bando. Tali criteri dovranno essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del nuovo Codice che si intendono affidare; in ogni caso dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

Divieto di affidamento con contratti a tempo determinato

Per ultimo, al comma 3, è previsto, espressamente, il divieto di affidamento dì attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività dì supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal nuovo decreto legislativo.

Volendo condensare in una tabella la precedente analisi si ha la seguente situazione:

 

D.Lgs. n. 50

Regime transitorio

D.Lgs. n. 163

Reg. n. 207

Atti da emanare

 

art. 24

art. 101

art. 111

art. 157

 

 

artt. 178-210

artt. 90-92

art. 130

 

Art. 91

artt. 254-256

artt. 147-151

artt. 178-210

 

Modalità e tipologia atti direzione lavori

art. 111

artt. 178-210 Reg. n. 207/2010

 

artt. 178-210

D.MIT su tipologia atti direzione lavori

Requisiti affidatari esterni

art. 24, co. 2

artt. 254-256 Reg. n. 207/2010

 

artt. 254-256

D.MIT su requisiti affidatari

Corrispettivi direzione lavori

art. 24, co. 8

D.M. n. 143/2013

 

 

D.M. Giustizia su corrispettivi

Le linee guida ANAC

In riferimento alla Direzione dei lavori, leggendo, con la dovuta attenzione, le nuove linee guida ANAC, alla fine del documento, paragrafo V relativo alle abrogazioni, è possibile rilevare come sia affermato, testualmente, che “Ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u) del Codice il presente atto sostituisce le seguenti norme del d.p.r. n. 207/2010: artt. 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 210”.

Peccato, però che tra le norme che restano in vigore anche dopo il 18 aprile 2016 non figurano gli articolo dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 e già abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti dall’articolo 217, comma 1, lettera u) con cui è abrogato tutto il Titolo VIII della Parte II)

In pratica in questo momento per i lavori i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 non è in vigore alcuna norma relativa alla direzione dei lavori, all’esecuzione dei lavori ed ai lavori in economia con il risultato che il direttore dei lavori di turno non avrebbe alcuna norma di riferimento, per esempio, per una consegna dei lavori, per eventuali differenze riscontrate durante la consegna, per la sospensione e ripresa dei lavori, per eventuali nuovi prezzi, per l’accettazione dei materiali mentre per quanto concerne la contabilità dei lavori potrebbe fare sempre riferimento ai Capi I e II del Titolo IX della Parte II che, come disposto al citato articolo 217, comma 1, lettera u) sono ancora, oggi, in vigore.

A cura di arch. Paolo Oreto

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