La causa più frequente di rigetto dei sinistri: la pregressa conoscenza

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Professionale si è notevolmente modifica...

di Cristina Marsetti - 25/05/2018

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile Professionale si è notevolmente modificato e, soprattutto nel ramo delle professioni tecniche, è stato progressivamente monopolizzato dalle polizze all risks, note per rispondere per qualunque rischio.

Purtroppo però l’operatività della polizza non dipende solo dalle condizioni contrattuali.

È infatti fondamentale ponderare bene le dichiarazioni che si sottoscrivono e rispondere in modo corretto e completo alle domande previste nel formulario predisposto dall’assicuratore che non vincola alla stipula della polizza, ma che in caso di stipula ne diviene parte integrante costituendo la base di valutazione del rischio. Negli artt. 1892/93 CC il legislatore ha infatti posto a carico dell’assicurato l’onere di rappresentare correttamente il rischio all’assicuratore, pertanto dichiarazioni inesatte e/o reticenti possono comportare la perdita o la riduzione dell’indennizzo.

Normalmente questo formulario è denominato «Proposta» e l’assicurando risulta il «Proponente» perché, contrariamente a quanto possa sembrare ai più, è l’assicurando che si propone alla compagnia di assicurazione, non viceversa. Si tratta di un concetto in genere non noto agli assicurandi e difatti i più precisi ed attenti, non riconoscendosi nella figura del Proponente, spesso si chiedono chi debba sottoscrivere “La proposta”.

È quindi chiaro che chi non fa parte del mondo assicurativo, anzi ne è molto lontano come i professionisti tecnici, possa essere tratto in inganno da questa impostazione ed in assoluta buona fede, a volte, ometta dichiarazioni fondamentali, compromettendo inconsapevolmente ed irrimediabilmente il diritto all’indennizzo.

Tutto ciò è tanto più probabile se si stipula la polizza online, in quanto non è facile rilevare l’importanza di talune risposte, né le concrete finalità di talune domande previste nei questionari.

Solo un intermediario serio e competente che abbia a cuore l’operatività della polizza in caso di richiesta di risarcimento potrà condurre passo dopo passo il professionista nel corretto adempimento di tutti i suoi obblighi, precontrattuali e contrattuali.

In particolare segnalo che l’assicurando risponde spesso negativamente alla domanda “Il Proponente è a conoscenza di circostanze che possono dare origine a richieste di risarcimento?

Ma cos’è esattamente una circostanza?

Nessuna compagnia la definisce con esattezza. In alcune è “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento”, in altre sono “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”.

Sulla base della mia esperienza professionale posso affermare che è considerata circostanza qualsiasi atto o fatto noto all’assicurato da cui potrebbe nascere una richiesta di risarcimento.

A solo titolo di esempio indico che sono state considerate circostanze e pertanto situazioni che avrebbero dovuto essere segnalate in occasione della compilazione del questionario:

  • gli infortuni, a prescindere dal ruolo ricoperto dall’assicurato,
  • le riserve negli stati di avanzamento dei lavori,
  • la conoscenza di qualunque tipo di contenzioso del proprio cliente, anche con altri professionisti e/o imprese in quanto è prassi che l’avvocato del danneggiato citi in giudizio chi, a qualunque titolo, potrebbe dover risarcire il danno al suo cliente,
  • la segnalazione, anche verbale, di difetti/malfunzionamenti, anche se non supportati da elementi oggettivi,
  • i procedimenti penali anche in caso di assoluzione,
  • i procedimenti di verifica del GSE

ed è una circostanza persino il cliente che non vuole saldare la parcella professionale. È consuetudine infatti che a fronte di un’ingiunzione di pagamento per avere il legittimo compenso, il cliente risponda innocentemente che il mancato pagamento è motivato da chissà quali errori.

Correttamente nessuna compagnia assicura richieste di risarcimento conseguenti a “fatti noti” e non a caso la motivazione più frequente di rigetto della richiesta risarcitoria è la “pregressa conoscenza” dell'assicurato, provata la quale a nulla varranno le migliori argomentazioni del legale di parte.

A questo punto è opportuna tuttavia una precisazione.

Attualmente si trovano sul mercato compagnie che, a fronte di aumenti predefiniti del premio, assicurano anche chi ha avuto dei sinistri che hanno dato luogo ad un risarcimento o ha sinistri in corso, oppure assicurano anche chi è a conoscenza di circostanze senza procedere ad una puntuale valutazione delle eventuali responsabilità in capo all’assicurando.

Tale atteggiamento ricalca di fatto il modus operandi delle assicurazioni RC auto con la fondamentale differenza che nella RC auto non sussiste il problema dell’esclusione della copertura assicurativa rispetto a fatti noti perché le tre fasi in cui si sviluppa un sinistro sono coincidenti: se non ci si ferma allo stop (condotta colposa) si può tamponare qualcuno (evento dannoso) che, immediatamente, chiede il risarcimento del danno e nessuna compagnia cercherà di negare il risarcimento, ma si limiterà ad aumentare il premio in caso di rinnovo della polizza. 

Nel caso delle polizze RC professionali, invece, può passare molto tempo tra la condotta colposa e l’eventuale richiesta di risarcimento del danneggiato, motivo per cui in questo lasso di tempo può accadere che l’assicurato abbia notizia di vicende, che non percepisce però come circostanze, dalle quali potrebbe, più o meno ragionevolmente, scaturire una richiesta risarcitoria nei suoi confronti, ma che costituiscono senza ombra di dubbio dei fatti noti.

Esempio (reale)

In un condominio si è verificato un cedimento strutturale di un balcone perché, come accertato successivamente, lo strutturista, anche DL, pare avere omesso di:

  • calcolare l’armatura del balcone,
  • andare in cantiere per verificare l’esecuzione dei lavori,
  • applicare la nuova normativa antisismica,
  • depositare la variante e le integrazioni del progetto delle strutture.

Per inciso le opere strutturali del condominio sono state comunque oggetto di collaudo statico regolarmente depositato presso l’Amministrazione comunale.

Qualora lo strutturista abbia stipulato una nuova polizza RC professionale dopo aver appreso del manifestarsi del cedimento (nella maggior parte dei casi si tratta di un normalissimo fenomeno di assestamento), se non ha considerato che la notizia del cedimento strutturale rappresentasse una circostanza e non ha pertanto fatto la segnalazione cautelativa alla propria compagnia di assicurazione, non risulterà assicurato dalla precedente compagnia assicuratrice e non sarà assicurato neppure dalla nuova compagnia assicuratrice considerato che la richiesta di risarcimento è palesemente conseguente ad un fatto noto.

Per quanto sia evidente mi permetto di sottolineare che le due segnalazioni (alla compagnia precedente ed alla nuova compagnia) hanno finalità molto diverse.

Alla compagnia con la quale si è assicurati è necessario fare la segnalazione della circostanza affinché tenga in copertura (se previsto dalle condizioni di polizza) l’eventuale richiesta di risarcimento che, come detto, potrebbe presentarsi anche a distanza di tempo.

Alla nuova compagnia bisogna fare la segnalazione affinché abbia la possibilità di valutare l’eventuale responsabilità dell’assicurando nella situazione segnalata per decidere se assicurarlo ed, eventualmente, a quali condizioni.

Oltre che in occasione del cambio di assicurazione, è altrettanto importante segnalare le circostanze anche in corso di copertura assicurativa e man mano che se ne viene a conoscenza, in primis perché è un obbligo spesso espressamente previsto dalle condizioni di polizza il cui mancato adempimento può comportare la perdita del diritto all’indennizzo e soprattutto perché sarebbe difficile ricordare tutte le circostanze di cui si è venuti a conoscenza nel corso di diversi anni per segnalarle, tutte insieme, alla compagnia con cui si è assicurati nel momento in cui la si volesse cambiare o si fosse costretti a cambiarla perché la compagnia ha eliminato il ramo RC professionale tecnici o perché la stessa ha deciso di disdettare la polizza o di non rinnovarla.

È evidente quindi come l’assenza di una specifica cultura assicurativa possa comportare il rischio di incorrere in errate valutazioni o sottovalutazioni che potrebbero rivelarsi fatali.

Per evitare spiacevoli sorprese è bene dedicare molta attenzione alle circostanze ed avvalersi dell’esperienza di un intermediario, così come per la nostra salute facciamo riferimento al medico e nella vita quotidiana ci avvaliamo spesso della consulenza di commercialisti, avvocati e psicologi o più semplicemente del personal trainer.

A cura di Cristina Marsetti (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo

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