La rubrica di Lino Bellagamba: Tassatività delle cause di esclusione

Non appare condivisibile la tesi di T.A.R. Valle d'Aosta, 15 marzo 2012, n. 38, secondo cui «la mancata sottoscrizione, da parte della impresa (...) del mo...

21/03/2012
Non appare condivisibile la tesi di T.A.R. Valle d'Aosta, 15 marzo 2012, n. 38, secondo cui «la mancata sottoscrizione, da parte della impresa (...) del modello "domanda di partecipazione e dichiarazioni generali del concorrente", in violazione della clausola (...) del disciplinare di gara, non determinando incertezza - men che meno assoluta - sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, non poteva condurre - ex art. 46 comma 1-bis D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 - all'esclusione dalla gara, sicché legittimamente la commissione di gara ha disposto la riammissione della concorrente. Ed é appena il caso di osservare che nessun rilievo assume, ai fini dell'esclusione dell'offerta, la circostanza che alcune specifiche dichiarazioni (relative: alla presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali; all'accettazione della disciplina di gara; alla dichiarazione sul subappalto; alla elezione di domicilio ai fini della gara) fossero contenute soltanto nel modulo "domanda di partecipazione e dichiarazioni generali del concorrente", sottoscritto dalla sola mandataria. Tali differenze - anche a prescindere dalla loro intrinseca irrilevanza - non determinano infatti alcuna delle tassative cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D. Lgs. n. 163/2006, sicché le relative prescrizioni della lex specialis, ove diversamente interpretate, sarebbero comunque da ritenersi nulle».

Al contrario, si ravvisa la sussistenza sia del «difetto di sottoscrizione», sia del «difetto (...) di altri elementi essenziali» (D.Lgs. 163/2006, art. 46, comma 1-bis).
Questi ultimi sono quelli di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 74 («Forma e contenuto delle offerte») del codice per «elementi essenziali» dell'offerta.

«2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
- omissis -
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta».

Di contenuto analogo è l'art. 73, commi 2 e 3, riferito al «contenuto delle domande di partecipazione».

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