La validità e la copertura DURC al tempo Covid-19

Approfondimento tecnico sulla validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al tempo del Covid-19

di Giada Mazzanti - 30/09/2020

L’istruzione operativa INAIL del 3 agosto 2020 ha reso noto che la validità dei Durc on line, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020, risulta prorogata fino al 29/10/2020 e non fino al 13/01/2021 (DL 30 luglio 2020, n. 83 – GU n. 190 – art. 1, co. 4).

Consultazione DURC online

Nella funzione di “Consultazione” dei Siti dedicati di INPS e di INAIL sono resi disponibili i Durc on line in corso di validità e, in mancanza, quelli con scadenza prorogata al 29/10/2020.

Per il Durc con scadenza successiva al 31 luglio 2020, valgono le regole di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Durc dopo il Decreto Semplificazioni

L’articolo 8, comma 10, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto un’esclusione per le Stazioni appaltanti, dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020: in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 è richiesto di produrre DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la Regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti Documenti Unici, non si applicano le disposizioni relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

La norma in questione si riferisce alla fase, tenuto conto che si inserisce nella struttura normativa prevista dall’art. 31 della legge 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge del 21 GIUGNO 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”). In base ad essa, i Soggetti legittimati acquisiscono d’ufficio il Durc in corso di validità nei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

  1. per la verifica autodichiarazione;
  2. per l’aggiudicazione del contratto;
  3. per la stipula di contratto;
  4. per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e furniture;
  5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Per i subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione, nonché nei casi d) ed e) di cui sopra. Nelle opere pubbliche il Durc si accompagna a tutte le fasi dell'attività delle imprese. Da tener presente che il Durc deve essere verificato anche per le imprese subappaltatrici. Non si può prescindere dal Durc per la stipula del contratto e per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, per gli stati finali ed il collaudo.

I Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020

La data di scadenza della validità sul Durc, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, dal punto di vista formale, non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Il prolungamento dell’efficacia opera per legge.

Fermo restando il principio di unicità del DURC, che si rileva dalla lettura coordinata degli articoli 2, 4 e 7, del citato D.M. 30 gennaio 2015 con l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 34/2014, fino al 29 ottobre 2020, in virtù della deroga introdotta dall’articolo 8, comma 10, del decreto-legge n. 76/2020, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, come modificato e integrato dal D.M. 23 febbraio 2016.

In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata. In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc on Line con validità prorogata.

Il periodo di validità costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC, mentre il periodo di copertura rappresenta il periodo per il quale gli Enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva. Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo della certificazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.

A cura di Giada Mazzanti

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