Lavoro autonomo: Indicazioni dall'Agenzia delle Entrate sulla tassazione dei compensi

L’Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 512, interviene sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei com...

02/01/2020

L’Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 512, interviene sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta al’interpello chiarisce che:

  • le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono governatedal principio di cassa;
  • l'applicazione di tale principio implica, in linea generale e fatte salve espresseeccezioni, che la tassazione dei relativi compensi deve essere effettuata nel periodo diimposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti (o incassati) e la deduzione dellespese in quello in cui le medesime sono state effettivamente sostenute (o pagate).

Nel caso oggetto della risposta dell’Agenzia delle Entrate, l'istante dichiara di aver fatturato prestazioni professionalinegli ultimi mesi del 2018, anno in cui era fiscalmente residente in Italia e svolgeva inmodo abituale attività di lavoro autonomo e che i relativi compensi sono incassati nel2019, anno in cui ha residenza fiscale all'estero e non svolge più alcuna attivitàprofessionale nel nostro Paese. In tale fattispecie, dunque, i compensi relativi alleprestazioni di lavoro autonomo rese nel 2018, diventano rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in cui gli stessi sono effettivamente percepiti, vale a direnel 2019. Pertanto, è in tale ultimo periodo d'imposta che devono essere verificate lecondizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto.

Conclude l’Agenzia:

  • che le somme in oggetto percepite nel 2019 rientrano nel regimefiscale previsto dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del citato d.P.R. n. 600 del1973, secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo diimposta nella misura del 30 per cento;
  • che, trattandosi di un reddito derivante dall'eserciziodi un'attività indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepitidall'istante nell'anno successivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 14,paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna,stipulata a Roma l'8 settembre 1977 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata