Le Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Quali sono i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?A ricordarcelo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820 del 15 s...

03/11/2015
Quali sono i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione?A ricordarcelo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41820 del 15 settembre 2015 con la quale ha definito i compiti del professionista da cui poi ne discendono le responsabilità.

In particolare, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono definiti nell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), in forza del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

Come previsto dal TUSL, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
  • valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
  • dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha, quindi, un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

Per queste motivazioni le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono riferibili solo ai suoi doveri di "alta vigilanza".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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