Legge Costituzionale: allo Stato Infrastrutture strategiche, Governo del territorio e Protezione civile

Il Senato martedì 13 ottobre ha approvato con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione. C...

19/10/2015
Il Senato martedì 13 ottobre ha approvato con modifiche, in terza lettura, il disegno di legge n. 1429-B, di revisione della Parte II della Costituzione.

Con l'articolo 31 del provvedimento è stato modificato l'articolo 117 della Costituzione, elencando le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e introducendo la clausola di supremazia statale.
Il provvedimento torna ora alla Camera ma per l'approvazione definitiva si dovrà attendere ed, infatti, così come disposto dall'art.138 della Costituzione si procederà, dopo un intervallo non minore di tre mesi, ad una seconda deliberazione sullo stesso testo.
Se la stessa avverrà a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, su richiesta di un quinto dei membri di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali, il provvedimento potrà essere sottoposto a referendum popolare. Se, invece, verrà approvato a maggioranza di due terzi delle Camere, non si potrà procedere a referendum.

Con le modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione, viene soppressa la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni introdotta dalla Legge costituzionale n. 3/2001) e rientreranno tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra l'altro:
  • la tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
  • la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo sulle attività culturali e sul turismo;
  • disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
  • le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta invece alle Regioni la potestà legislativa in materia, tra l'altro, di: pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale; programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle re-lazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.

A cura di Gabriele Bivona
     
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