Legge Europea 2013-bis: Pubblicate sulla Gazzetta le modifiche al Codice dei contratti

Sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante “Disposizioni...

11/11/2014

Sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 25 novembre.

Di notevole importanza per i lavori pubblici alcune modifiche introdotte al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 relativamente:

  • alla possibilità per il progettista di partecipare alla gara per la realizzazione dell’opera;
  • all’utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento di più imprese ausiliarie;
  • al chiarimento di dubbi interpretativi in merito ai ritardi dei pagamenti


Possibilità per i progettista di partecipare alla gara per la realizzazione dell’opera
Le modifiche (finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT) riguardano l’articolo 90 del Codice dei contratti in cui con l’articolo 20 della legge n. 161/2014 viene modificato il comma 8 ed aggiunto il comma 8-bis.
Con le modifiche introdotte, l’articolo 90 del Codice, nella nuova veste viene modificata la disciplina della progettazione al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 161/2014 apporta due modifiche all’articolo 90 del Codice dei contratti La prima modifica incide sul comma 8 dell’articolo 90 del Codice nel senso di precisare che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi (lettera a). La lettera b), poi, aggiunge il comma 8-bis al citato articolo 90 del Codice, che introduce una deroga, al divieto di affidamento di appalto o di concessioni agli affidatari degli incarichi di progettazione, per i soggetti ivi indicati che dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Ricordo che nel marzo 2013 la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 4680/13/MARK78 chiedendo alle autorità italiane chiarimenti in merito alla compatibilità con il diritto dell’UE dell’art. 90, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento di più imprese ausiliarie
Le modifiche introdotte dall’articolo 21 della legge n. 161/2014 riguardano l’articolo 49 del codice dei contratti in cui viene integralmente sostituito il comma 6.
Con le modifiche introdotte, con la nuova veste dell’articolo 49 viene consentita, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
La modifica introdotta all’articolo 49 del Codice dei contratti è volta alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, viene adeguata la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.

Chiarimento di dubbi interpretativi in merito ai ritardi dei pagamenti
Con l’articolo 24 della legge n. 161/2014 non vengono introdotte modifiche al Codice dei contratti ma vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva 2000/35/CE che disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
L'intervento normativo è volto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 5216/13/ENTR80. In particolare, la Commissione ha sollevato rilievi in merito a tre aspetti del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, - che introduce modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - con il quale l’Italia ha dato recepimento alla direttiva 2011/7/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: essi sono affrontati nei tre commi di cui si compone l'articolo 24.
Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica della definizione di transazioni commerciali fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre n. 192/2012. La definizione di “transazioni commerciali” ricomprende i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La norma in esame esplicita che all’interno delle transazioni commerciali così definite sono ricompresi anche i contratti pubblici.
Il comma 2, poi, chiarisce che le norme relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute sia nel Codice dei contratti che nel regolamento di attuazione n. 207/2010 o in altre leggi che siano difformi da quanto previsto in sede di recepimento della direttiva si applicano soltanto se maggiormente favorevoli ai creditori.
Il comma 3 interviene, poi, con alcune modifiche nel citato decreto n. 231/2002, anzitutto prevedendo una clausola di salvaguardia in ordine al periodo di pagamento. Il testo poi modifica una delle motivazioni che possono condurre a fissare un termine di pagamento superiore a quello previsto dalla normativa generale sulle transazioni commerciali, nel caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione. Viene, anche introdotto la’rticolo 7-bis relativo alle Prassi inique con cui vengono disposti:

  • il diritto al risarcimento del danno per le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore;
  • la grave iniquità della prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora, senza prova contraria;
  • la grave iniquità della prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero.


In allegato gli articoli 49 e 90 del Codice dei contratti coordinati con le modifiche introdotte dalla legge n. 161/2014.

 

 

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