Legge Sismica: la Regione Calabria aggiorna le procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale

Entreranno in vigore il prossimo 2 dicembre le modifiche alla legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 relativa alle Procedure per la denuncia de...

10/10/2018

Entreranno in vigore il prossimo 2 dicembre le modifiche alla legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 relativa alle Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del 28 settembre scorso, è stata, infatti, pubblicata sul B.U.R.C. 03/10/2018, n. 99 la Legge Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (c.d. Legge Sismica) recante "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. - Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)".

La nuova Legge Sismica è un risultato frutto della concertazione tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture e lavoro pubblici, gli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e geologi della Calabria e l’Ance Calabria. Con la nuova Legge regionale viene rivisitata, corretta e migliorata la Legge regionale n. 37/2015 mettendo in campo quei principi fondanti relativi alla prevenzione sismica le cui modalità operative saranno poi esplicitate nel regolamento in fase di elaborazione.

Tra le modifiche più interessanti segnaliamo quella all'art. 6 della Legge regionale n. 37/2015 con la sostituzione del comma 3 e l'inserimento dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, che riportiamo di seguito.

comma 3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche:
a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla:
1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni;
2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001;
3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria;
4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto;
5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato;
b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla:
1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale;
2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;
3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali;
4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione;
6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni;
8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione
.

comma 3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano:
a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore;
b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto;
c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista
.

3 quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale.

Mentre il comma 4 è sostituito dal seguente: L'atto autorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

Nella seduta del Consiglio regionale del 28 settembre scorso è stata approvata la nuova Legge sismica, risultato davvero importante frutto della concertazione tra il Dipartimento regionale delle infrastrutture e lavoro pubblici,  gli Ordini professionali degli ingegneri, architetti e geologi della Calabria e l’Ance Calabria.

Oggi - ha commentato l’assessore delle infrastrutture Roberto Musmanno - vorrei sottolineare la presenza ed il coinvolgimento degli Ordini nella definizione della Legge e quello del dirigente generale del Dipartimento ai lavori pubblici, Luigi Zinno, attento alle necessità delle varie professionalità coinvolte. Le varie fasi che ha evidentemente avuto questo confronto sono avvenute in un clima di grande collaborazione in cui l’ascolto e la comprensione dei reciproci punti di vista ha prodotto questo risultato meritevole’’.

Durante il mese di ottobre saranno nuovamente convocati gli Ordini professionali, per continuare le attività del tavolo tecnico necessarie a definire sia gli aspetti di dettaglio del regolamento che le semplificazioni da attuare sulla piattaforma digitale delle autorizzazioni sismiche. “Il percorso è quindi tracciato e le positive modalità di interazione tra la Regione e il mondo delle professioni – ha concluso l'assessore Musmanno - lasciano ben sperare in una veloce definizione condivisa del regolamento, così come è avvenuto per la Legge".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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