Legge di Bilancio 2021: credito di imposta per i sistemi di filtraggio acqua potabile

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

di Redazione tecnica - 21/12/2020

Un pieno di bonus e detrazioni fiscali nella nuova Legge di Bilancio per il 2021. Dopo il bonus idrico è stato approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati l’emendamento 190.014 al Disegno di legge che istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l’obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili.

Credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute

Il credito d’imposta è attribuito - dal 1 gennaio 2021 - ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (comma 1).

Credito d’imposta con criteri e modalità definiti dall’Agenzia delle Entrate

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (comma 2).

Monitoraggio e valutazione della riduzione del consumo di contenitori

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L' ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico (comma 3).

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole "800" con le seguenti "795" e le parole "500" con le seguenti "495".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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