Legge sulla Buona Architettura: lettera aperta al Premier Matteo Renzi

Nonostante il Ddl Zanda recante "Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione" sia da qualche sett...

25/05/2015
Nonostante il Ddl Zanda recante "Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione" sia da qualche settimana all'ordine del giorno della VII Commissione Permanente del Senato (Istruzione pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e sport) e nonostante il plauso del Presidente del CNAPPC Leopoldo Freyrie, sembra proprio che di buona architettura non si voglia discuterne.

Se sia perché il Ddl Zanda dovrebbe delegare il Governo alla modifica del D.Lgs n. 163/2006 quando sappiamo essere all'esame dell'VIII Commissione (Lavori Pubblici, Comunicazioni) gli emendamenti al disegno di legge delega relativo al recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni, oppure se è perché in Italia il concetto di buona architettura è ormai sepolto da chilometri di carte che ogni professionista deve compilare prima di poter lavorare serenamente, non lo sapremo mai. Ricevo, però, e pubblico con piacere, una nota lettera aperta al Premier Matteo Renzi a firma dell'Associazione Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri per una Legge sulla Buona Architettura.

Vi invito, come sempre, a leggere attentamente i seguenti contenuti e a partecipare alla discussione lasciando un vostro commento.

Lettera aperta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi per una Legge sulla buona architettura
L'attuale normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010) ha accorpato in un unico testo le procedure per la progettazione delle opere e quelle per l'appalto dei lavori, argomenti che non solo attengono a diverse discipline e competenze, ma soprattutto esigono un approccio culturale di diverso spessore. In nessun paese europeo avviene ciò.

L'attuale normativa vigente in materia di lavori pubblici in nessuna delle 378.257 parole di cui sono composti, troviamo la parola architetto o ingegnere: veniamo definiti operatori economici.

Nella patria di Brunelleschi, di Leon Battista Alberti, di Bramante, di Nervi, di Piano, non esiste una Legge sull'Architettura. In nessun paese europeo avviene ciò.

L'attuale normativa vigente in materia di lavori pubblici prevede il ricorso ai liberi professionisti solo dopo che all'interno delle Pubbliche Amministrazioni sia stata accertata l'impossibilità di progettare o dirigere un'opera. Il nostro ruolo si può quindi definire di surroga; per nessun‘altra professione in Italia esiste tale condizione e .in nessun paese europeo avviene ciò.

L'attuale normativa vigente in materia di lavori pubblici prevede che quando si ricorre ai liberi professionisti, questi devono possedere, per partecipare alla gara per l'affidamento di un incarico, requisiti di fatturato e di numero di dipendenti che escludono tutti i giovani professionisti. Questo meccanismo non premia né può premiare la qualità del progetto.

Con le attuali procedure Michelangelo Buonarroti non avrebbe potuto progettare e realizzare la cupola della Basilica di S. Pietro, perché non avrebbe avuto il fatturato, i requisiti organizzativi, ecc.

L'attuale normativa vigente in materia di lavori pubblici contiene questi principi devastanti: l'architettura e l'ingegneria come servizio economico; la qualità del progetto ignorata; l'emarginazione dei giovani professionisti; l'esistenza del nostro ruolo professionale subordinata alla carenza degli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Pubbliche. In nessun altro paese europeo avviene ciò.

Tutte le città europee vengono oggi visitate non solo per le loro architetture monumentali ma anche per le recenti realizzazioni di architettura contemporanea.
La buona architettura contemporanea è anche attrattiva di flussi turistici e le "città belle producono gente bella".

Quanto sta emergendo sulla stampa sui lavori della Commissione Nencini delegata al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento Europeo inerenti il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di lavori pubblici, non ci fa assolutamente sperare in un "CAMBIO VERSO".

Sembra di rivedere un film già visto più volte. La riscrittura delle nuove norme riportano l'impostazione culturale e giuridica delle attuali, facendo facilmente prevedere gli stessi errori, ritardi e fenomeni di corruzione a cui questo nostro Paese sembra condannato.

Il sistema indicato dalle nuove direttive europee dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come metodo e sistema di scelta del professionista, è il metodo e sistema meno trasparente che possa esistere.
La scelta del professionista o dell'impresa avviene in seduta riservata e non aperta al pubblico. Le proposte che si riportano scaturiscono dalle dirette conoscenze ed esperienze vissute in qualità di architetti e ingegneri liberi professionisti dal 1993 ad oggi.
Non vogliamo che i buchi neri, le incongruenze, contenute nell'attuale normativa possano ricomparire, con parole nuove, nel nuovo testo in fase di elaborazione.
La crisi dell'edilizia è anche mancanza di progetti esecutivi Persistere nel delegare agli Uffici Tecnici degli Enti le fasi progettuali significa non rendersi conto della complessità della redazione di un progetto esecutivo cantierabile.

Continuare a prevedere inoltre, come è attualmente, che la fase progettuale è distinta da quella di direzione dei lavori è anch'esso un errore culturale. La progettazione di un'opera è un processo unitario che parte da un preliminare ed arriva in cantiere; deve essere lo stesso professionista progettista ad avere la responsabilità di dirigere la realizzazione dell'opera.

Si propone, pertanto, una Legge sull'Architettura che ponga la qualità dell'opera pubblica come obiettivo primario, prevedendo, pertanto, un sistema di regole e di procedure separato dal quadro normativo riguardante le imprese di costruzioni.

I principi:
a) Il concorso di progettazione come mandato prioritario. Scelta del progetto e non del progettista attraverso il sistema del Concorso di progettazione. Sui progetti si esprime anche la collettività del luogo dove deve sorgere l'opera.
Al concorso di progettazione possono partecipare tutti i professionisti interessati anche quindi i giovani professionisti in quanto non devono essere richiesti (come avviene) fatturati minimi, personale impiegato e aver realizzato opere simili.
La scelta del progetto avviene in seduta pubblica.
b) Per tutte le altre tipologie di opere dove non è possibile prevedere il Concorso di progettazione, il Responsabile del Procedimento prevede un Bando aperto a tutti i liberi professionisti. Verificati alcuni requisiti minimi, si procede alla scelta con un sorteggio
c) Il progettista è la stessa figura professionale che seguirà anche la realizzazione dell'opera sino al Collaudo.
d) La redazione di tutti i livelli di progettazione e le attività di direzione, misura e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza e di collaudo sono svolti dai liberi professionisti. I componenti degli Uffici Tecnici degli Enti, oltre che le loro funzioni e attività istituzionali, redigono solo gli interventi di manutenzione ordinaria.

A cura di Gianluca Oreto
   
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