Legge urbanistica Regione Siciliana: ancora tutto fermo

La nuova Legge Urbanistica tra aspettative, speranze e l’emanazione di provvedimenti, decreti e Linee guida per la sua operatività

di Elio Capri - 16/03/2021

Il 21 agosto 2020, sulla G.U.R.S. è stata pubblicata la Legge 13 agosto 2020 n. 19 “Norme per il governo del Territorio”. Una legge attesa in Sicilia da 42 anni (quarantadue) anni; la precedente Legge Urbanistica Regionale n. 71 risale al 27 dicembre 1978.

Legge urbanistica: le aspettative dei tecnici

Molte erano le aspettative e le speranze da parte degli urbanisti, da parte dei tecnici della Pubblica Amministrazione e da parte degli Amministratori degli Enti Locali, sulla nuova Legge Urbanistica Regionale; veniva dato per scontato che si poteva anche disporre del vasto panorama normativo e innovativo su cui si erano cimentate quasi tutte le altre regioni italiane in questi ultimi 40 anni in materia di pianificazione urbanistica. Si poteva giustamente pretendere che la nuova Legge contenesse norme chiare, immediatamente applicabili e che, soprattutto, accelerasse tutti i tempi diventati archeologici con la precedente normativa, per dotare tutte le realtà territoriali di piani urbanistici in tempi certi e celeri. Niente di tutto ciò, anzi la nuova Legge Regionale Urbanistica 19/2020:

  • Non ha snellito nessuno dei tempi procedimentali per l’approvazione dei piani urbanistici;
  • Ha inserito nel nuovo corpo normativo regionale elementi contradditori e di difficile applicazione;
  • Non ha previsto un adeguato regime transitorio per i piani in itinere;
  • Ha creato notevole incertezza normativa per le zone a verde agricolo e per le nuove aree edificabili;
  • Rimanda a diversi Decreti e Linee Guida che sino a quando non saranno emanati non si potrà procedere alla elaborazione di nessun livello di pianificazione.

Inoltre, alcuni articoli della nuova Legge Regionale Urbanistica, si prestavano ad essere impugnati e dichiarati illegittimi da parte della Consulta. Cosa che è puntualmente avvenuta essendo stati impugnati dalla Consulta gli artt. 8, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 36, 37 cioè quasi un terzo degli articoli del nuovo impianto normativo.

La nuova Legge urbanistica

Sulla G.U.R.S. del 12 febbraio 2021 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 2 del 2 febbraio 2021 “Intervento correttivo alla Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 recante norme sul governo del territorio”. A distanza di appena cinque mesi si è dovuta modificare la nuova Legge urbanistica regionale. Orbene, ci si aspettava che tale occasione correttiva potesse modificare ed integrare tutte quelle parti della nuova Legge che i diversi operatori del settore hanno più volte evidenziato come criticità e discrasie.

Niente di tutto ciò: l’intervento correttivo ha interessato solo gli articoli interessati dalla sentenza della Consulta e ha abolito integralmente l’art.37 “Tutela e pianificazione del territorio dei boschi e delle foreste” così come previsto nella legge 19/2020.

Tale precedente articolo 37, ideologicamente corretto ma di difficile e impraticabile applicazione, viene sostituito dall’art. 12 “Interventi produttivi sul verde agricolo” della nuova Legge e sostanzialmente ripropone quanto e come era normato per il verde agricolo nella precedente Legge Urbanistica 71/78.

Occasione mancata che lascia presagire altre modifiche e altre leggi correttive come si poteva facilmente prevedere e come si era evidenziato nel mio precedente articolo dell’ottobre dell’anno scorso.

L'attesa dei provvedimenti attuativi

Inoltre la nuova Legge Regionale Urbanistica prevede per la sua operatività, l’emanazione di provvedimenti, di decreti, di Linee guida da parte del Presidente della Regione e da parte dell’Assessorato Regionale Territorio e dell’Ambiente, e più precisamente:

L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente deve:

  • redigere il PRT (Piano Territoriale Regionale) insieme all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (art. 15 comma 1);
  • redigere il Rapporto annuale sullo stato del territorio regionale (art. 15 comma 2);
  • emanare il Decreto per la redazione e contenuti metodologici del rapporto ambientale e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 18 comma 6);
  • emanare le Linee guida per la redazione del PTR entro 60 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 20/10/2020) (art. 19 comma 2);
  • predisporre i decreti Assessoriali (si presuppone dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente), che individuano la disciplina ed i contenuti degli studi che devono accompagnare i livelli di pianificazione consortile e comunale che sono quelli riportati alle lettere a), b), c) e d) e cioè: rapporto ambientale; relazione geologica; studio agricolo-forestale; studio di compatibilità idraulica. (non è stata prevista alcuna scadenza temporale per tale adempimento) (art. 22 comma 6);
  • emanare le Linee guida per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale Comunale) entro 60 giorni (dal 21/8/2020 cioè entro il 20/10/2020) (art. 25 comma 7);
  • emanare le Linee Guida con Decreto, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca, contenente specifiche norme di tutela del paesaggio rurale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (Art. 37 comma 3);
  • emanare le Linee Guida disciplinanti il Certificato Verde entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (Art. 40 comma 7);
  • emanare le Linee Guida per i procedimenti di valutazione ambientale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 51 comma 1);
  • adottare Regolamento interno del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) entro 90 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 18/11/2020) (art. 52 comma 3).

Oneri a carico del Presidente della Regione:

  • su proposta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, emana un Decreto con il Regolamento Edilizio Unico Tipo non è stata prevista alcuna scadenza temporale per tale adempimento) (art. 29 comma 4);
  • su proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente emana un decreto per la disciplina dell’autorecupero – rigenerazione urbana. Anche in questo caso ci si è dimenticati di indicare entro quale termine dovrà essere emanato il Decreto (art. 33 comma 5);
  • su proposta dell’ Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente emana un decreto con il Regolamento per il coordinamento territoriale entro 180 giorni (dal 21/8/2020 e cioè entro il 15/2/2021) (art. 50 comma 1).

A tutt’oggi non risulta emanato nessuno degli atti sopra riportati e possiamo quindi affermare che la nuova legge urbanistica non ha prodotto, né poteva per quanto sopra riportato, la tanto auspicata nuova stagione di piani, di regole e di norme certe per il territorio siciliano.

A cura di Arch. Elio Caprì
Presidente AssoArchIng

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