Manutenzioni straordinarie: in Emilia Romagna serve la DIA

Il 26 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziar...

20/04/2010
Il 26 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

Fra le altre cose, l'art. 5 del decreto-legge liberalizza, rendendole non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività (art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR n. 380/2001), numerose attività edilizie, fra le quali gli interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti.

Come abbiamo già evidenziato (leggi news), la norma si applica salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici. In tal senso, in Emilia Romagna gli interventi di manutenzione straordinaria continueranno a essere sottoposti alla disciplina più restrittiva contenuta nella disciplina generale sull'edilizia, Legge Regionale n. 31/2002, che prescrive l'obbligo di presentazione di una denuncia di inizio attività. In particolare, l'art. 8 della Legge Regionale n. 31/2002 prevede che sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
  • gli interventi di manutenzione straordinaria;
  • gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
  • gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
  • le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
  • i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
  • le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
  • l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
  • le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
  • la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
  • le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge;
  • i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.

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