Materia Prima Speciale (MPS) e Reverse change: interviene il Fisco

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'aliquota IVA da applicare all’acquisto di Materia Prima Speciale (MPS)

di Redazione tecnica - 16/02/2021

Gestione della cosiddetta Mps, materia prima speciale e reverse change. Affrontiamo questa tematica specifica analizzando la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 86/2021.

La richiesta

Chiede spiegazioni una società che deve effettuare un riempimento di una vecchia cava inutilizzata. Nel progetto c'è la possibilità di utilizzare Mps, ossia materia prima secondaria, formata da scarti di demolizione e ristrutturazione. La società, dunque, chiede all'Agenzia delle Entrate se può applicarsi il reverse change e quale aliquota IVA va considerata.

Quando un rifiuto non è più un rifiuto

Viene preso in considerazione il codice dell'ambiente. In particolare all'articolo 184/ter, viene specificato che "un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana". Pertanto, "una volta concluso il processo di recupero, che comprende anche attività minimali quali il controllo e la pulizia, il rifiuto cessa di essere tale per diventare prodotto o merce".

Materia prima secondaria e aliquota Iva

Per saperne di più, viene citato l'articolo 74 del Dpr n.633/1972 che disciplina la cessione di beni come rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, vetri, gomma, plastica, ecc. Questi sono soggetti al regime dell'inversione contabile (il cosiddetto reverse change). Questo vuol dire che chi vende emette fattura senza addebitare Iva, spiegano dall'Agenzia delle Entrate, "in quanto quest’ultima è a carico del cessionario, che dovrà integrare la fattura ricevuta con la relativa imposta".

Reverse change, quando è possibile farlo

Ci sono delle condizioni necessarie affinché il reverse change possa applicarsi a questi casi. Il primo è che il rifiuto sia qualificabile come "rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni". Ai fini fiscali il rifiuto rimane rottame anche quando ha subito lavorazioni come ripulitura, selezione, taglio o compattatura, che però, specifica l'Agenzia, "non devono modificarne la natura". Nel caso analizzato, il nodo cruciale è valutare se la Mps, la Materia prima secondaria possa rientrare tra questi casi. Analizzando i documenti forniti dal contribuente, l'Agenzia ha la possibilità di appurare che si tratta di rifiuti "derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali". Il materiale descritto, dunque, sembra idoneo a diventare Mps. E quindi dicono dall'Agenzia, possono essere tranquillamente considerati al pari di rottami per i soli fini fiscali. Per la cessione, dunque, potrà essere applicato in fattura il "reverse change". Iva che, per questo caso va considerata al 22 per cento. Infatti non rientra tra i casi di gestione di "rifiuti speciali" che beneficiano dell'aliquota ridotta al 10 per cento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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