Misure anti Covid-19 e Riduzione IVA: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

La circolare n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’art. 124 del Decreto Rilancio sulla riduzione IVA per i dispositivi anti Covid-19

di Redazione tecnica - 31/10/2020

Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Governo ha introdotto delle apposite misure fiscali per l'acquisto, con IVA agevolata, dei beni considerati necessari per contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus (art. 124). L'Agenzia delle Entrate, con un'apposita circolare, ha fornito dei chiarimenti sia per quanto riguarda l'aspetto interpretativo che quello di indirizzo operativo.

Quali sono i beni compresi nel decreto

Dall'elenco che segue bisogna considerare che le soluzioni idro-alcoliche possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari. In tal caso non si potrà usufruire dell'Iva agevolata. I beni sono: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;  laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;  elettrocardiografo; tomografo computerizzato;  mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori Rna; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo. I beni presenti nell'elenco possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da Iva e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Termometri e termoscanner

Rientrano nella definizione di termometri, "tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea". Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito di applicazione dell'Iva agevolata. Per quanto riguarda l'importazione, i termometri devono essere contraddistinti dai seguenti codici doganali e non essere combinati con altri strumenti: ex 9025 1120, ex 9025 1180, ex 9025 1900.

Detergenti disinfettanti per mani, quali princìpi attivi?

Nel decreto si parla esclusivamente di soli prodotti per le mani con potere disinfettante e in particolare di biocidi o presidi medico-chirurgici. I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell’elenco perché non svolgono un’azione disinfettante. Come indicato dall’Istituto Superiore della Sanità, solo la disinfezione ha un’azione virucida, battericida o fungicida ossia un’azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, fermo restando che, per un’efficace azione disinfettante, questa deve essere preceduta dalla detersione della cute o delle superfici. Per svolgere questa azione però devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti, autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall’Iss, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. Quindi non bisogna confondere questi prodotti con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall’ambito oggettivo dell'applicazione dell'Iva agevolata. Quindi rientrano nell'elenco solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2) con le percentuali indicate dall’Iss: i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6 e 89 per cento nonché quelli a base di etanolo e 1-propanolo con concentrazione di etanolo del 65 per cento.

Mascherine, Iva agevolata per quelle chirurgiche?

Solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nel calcolo dell'Iva agevolata, a prescindere dall’uso ospedaliero delle stesse. Per il Ministero della salute e l'Iss, solo queste tipologie di protezione costituiscono idonei strumenti di prevenzione contro il Covid-19 a condizione che siano validamente certificate come dispositivo medico (detto Dm) o dispositivo di protezione individuale (Dpi). Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici, mentre le mascherine Ffp2 e Ffp3 rientrano nei Dpi. Per il ministero della Salute, le mascherine devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683:2019 (quella chirurgica), e la norma UNI EN 149:2009 (quelle Ffp2 e Ffp3). "Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle appena elencate - si legge nella nota del Ministero - non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale. Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Inail e non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale". Quindi ogni altra mascherina reperibile in commercio, quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norme comunitarie non può beneficiare del trattamento Iva agevolato. Ai fini dell’importazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha attribuito alle mascherine agevolate i seguenti codici: ex 63079098 per le mascherine chirurgiche, ex 63079098 e ex 9020000080 per le mascherine Ffp2 e Ffp3.

E le mascherine con filtro sono agevolabili?

Anche le mascherine riutilizzabili rientrano nell'ambito dell'Iva agevolata in quanto le indicazioni ministeriali si limitano a definire le norme tecniche di produzione e i relativi requisiti filtranti che le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare per essere sicure e dunque agevolabili ai fini in esame. La cessione della mascherina riutilizzabile, venduta unitamente al relativo filtro, dunque, è esente da Iva sino al 31 dicembre 2020 e successivamente imponibile con Iva al 5 per cento a condizione che abbia le caratteristiche tecniche per essere certificata dall’autorità competente come "DM" o "DPI". Anche la vendita dei singoli filtri, può usufruire dell'Iva agevolata

Dispenser a muro per disinfettanti, Iva agevolata o no?

Si definiscono "dispenser a muro per disinfettanti", i distributori di disinfettanti che presentano elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser. Rientrano quindi nel contesto dell'Iva agevolata solo i dispenser che hanno caratteristica di "fissità".

Soluzione idroalcolica, quali requisiti?

Nella definizione di "soluzione idroalcolica in litri" rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come presidi medico-chirurgici o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario. Possono beneficiare dell’esenzione fino al 31 dicembre (e, successivamente, dell’aliquota ridotta) le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (per esempio confezioni da mezzo litro oppure 750 millilitri), ma solo nel caso in cui la loro cessione avvenga per finalità sanitarie. Le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari non possono beneficiare del regime di favore.

Perossido al 3 per cento in litri

Per l'Iva agevolata, valgono solo i presidi medico-chirurgici e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3 per cento (la cosiddetta acqua ossigenata). Sono agevolabili anche confezioni inferiori al litro.

Iva agevolata per saturimetri, i dubbi

Rientrano tra la "strumentazione per diagnostica per Covid-19" anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) "in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19". Ai fini dell’importazione di questa strumentazione, ecco i codici: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080. Anche i test sierologici, potranno godere del regime agevolato.

Ospedali da campo, strumenti non in elenco

Non sono in elenco, ma vale per il regime dell'Iva agevolata, l'acquisto dei letti ospedalieri, delle tende comprese quelle in plastica in quanto beni che sono "attrezzature di ospedali da campo". I codici per l'importazione sono: letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 22 00 - 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97.

Articoli di abbigliamento protettivo, Iva agevolata solo per finalità sanitarie?

La norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato. Ma c'è un punto chiave nella norma: la "finalità sanitaria". Sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Tuttavia i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio, i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti. Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento. Tra i beni citati, la norma indica quali sono i "Dpi" e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19. Per quanto riguarda l'importazione, l'agenzia delle dogane e monopoli, ha diramato i codici. Eccoli: ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900 per i guanti in lattice, in vinile e in nitrile; ex 9004 9010, ex 9004 9090, ex 3926 9097, ex 3926 2000 per le visiere e gli occhiali protettivi; ex 6210 10, ex 6210 20, ex 6210 30, ex 6210 40, ex 6210 50, ex 6211 32, ex 6211 33, ex 6211 39, ex 6211 42, ex 6211 43, ex 6211 49 per le tute di protezione, i camici impermeabili e i camici chirurgici; ex 6505 00 30, ex 6505 00 90, ex 6506 per le cuffie copricapo; ex 3926 20 00, ex 3926 90 97, ex 4818 90 10, ex 6307 90 98 per i calzari e i soprascarpe. L'Iva agevolata va applicata solo i beni che  presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

Credito di imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale o per garantire la salute dei lavoratori o utenti

Il Decreto del 19 maggio 2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Questo credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Ma attenzione: il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Tra le spese ammissibili figurano quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Questo vuol dire che se un’impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Inail, effettua l’operazione in esenzione da Iva sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.

Come vanno riportate le cessioni e gli acquisti dei beni elencati?

Le operazioni relative ai beni previsti dall'articolo 124 del decreto 19 maggio 2020 vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva secondo le modalità di seguito descritte: il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2; il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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