Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018 applicabili senza circolare esplicativa

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2...

19/03/2018

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) entreranno in vigore con due regimi transitori differenziati per opere pubbliche e private (leggi news) e in assenza della circolare esplicativa. Aspetto, quest'ultimo, che ha aperto un dibattito tra gli operatori che dovranno applicare la nuova normativa tecnica.

I professionisti si sono, infatti, spaccati tra chi ritiene che la nuova norma consentirà maggiore libertà alla "progettazione" e tra chi invece ritiene indispensabile la circolare esplicativa, in assenza mancherebbero i presupposti per un lavoro a prova di "tribunale".

Sull'argomento si è espresso inequivocabilmente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che con la circolare n. 206 del 14 marzo 2018 ha affermato che le NTC 2018 sono applicabili e utilizzabili anche senza circolare esplicativa e fatto presente che nel caso delle NTC 2008, la circolare esplicativa fu pubblicata oltre 12 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme tecniche.

Ad avviso del CNI, l’entrata in vigore di una normativa tanto attesa, contenente una semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, auspicata da tempo dagli operatori del settore, non può dipendere ed essere correlata ai tempi di aggiornamento dei codici di calcolo che, del resto, almeno per quelli più diffusi ed affidabili (es. gli Eurocodici), risultano certamente pronti, stante anche le modeste modifiche introdotte per quelle specificità.

La circolare del CNI fa anche il punto sul regime transitorio per le opere pubbliche e private. Per quanto concerne queste ultime, è invece possibile continuare ad utilizzare le norme tecniche previgenti, “fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (come detto, il 22 marzo 2018) (secondo comma dell’art.2 del decreto).

In base all’art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni nei seguenti casi specifici:

  • nel settore dei contratti pubblici, “nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”, soltanto per le opere pubbliche che si concludono con la consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero entro il 22 marzo 2023 e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, questo vale solamente nell’ipotesi che i progetti siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008) e non delle norme in vigore prima di queste.
  • nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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