Nuovo Codice Appalti: Il Consiglio di Stato rinvia all’ANAC le linee guida sui servizi infungibili

Il Consiglio di Stato con il parere n. 2284 del 3 novembre scorso rinvia all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) le linee guida per il ricorso a procedu...

07/11/2016

Il Consiglio di Stato con il parere n. 2284 del 3 novembre scorso rinvia all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) le linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. I giudici di Palazzo Spada, nel provvedimento, precisano che l’iter di adozione delle linee guida in argomento è stato avviato nel vigore del d.lgs. n. 163/2006 e la consultazione pubblica si è svolta dal 27 ottobre 2015 al 30 novembre 2015, sulla base di un documento di consultazione predisposto tenendo conto dei previgenti artt. 57 e 221, d.lgs. n. 163/2006. L’ANAC ha ritenuto di poter varare le linee guida nel mutato contesto normativo, senza procedere a nuova consultazione, in considerazione della ritenuta “sostanziale continuità” dell’art. 63, d.lgs. n. 50/2016 con il previgente art. 57, d.lgs. n. 163/2006, nella parte di interesse.

In via preliminare i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che, prima della definitiva approvazione delle linee guida, occorre reiterare, se del caso con un termine breve, la consultazione degli stakeholders e integrare l’AIR ed hanno, anche, precisato  che la consultazione si è svolta nel vigore del codice del 2006 e risale ormai ad un anno fa; essa ha visto la partecipazione di soli 10 soggetti, a fronte di un tema che è di grande interesse pratico per un ben più ampio novero di stazioni appaltanti e operatori economici e se è vero, come afferma l’ANAC, che il nuovo art. 63 d.lgs. n. 50/2016 presenta una “sostanziale continuità” con il previgente art. 57, d.lgs. n. 163/2006, è anche vero che proprio in relazione all’affidamento diretto in caso di esecutore “infungibile”, il nuovo art. 63, rispetto al previgente art. 57, fissa requisiti più stringenti.

Per le ragioni sopra esposte i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto necessario sospendere l’espressione del parere in attesa di una aggiornata consultazione dei soggetti portatori di interessi e di una aggiornata AIR.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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