Nuovo Codice Appalti: Nota delle Commissioni parlamentari sulle linee guida

E’ stata inviata al Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone la lettera dei due presidenti delle Commissioni parlamentari competenti Ermete Realacci (Ambiente d...

04/08/2016

E’ stata inviata al Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone la lettera dei due presidenti delle Commissioni parlamentari competenti Ermete Realacci (Ambiente della Camera) ed Altero Matteoli (Lavori pubblici del Senato) sulle 5 Linee guida sul Responsabile unico del procedimento, sui servii di architettura e di ingegneria, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, sugli affidamenti sotto soglia e sui commissari di gara.

Il passaggio dei provvedimenti sia alle due commissioni della Camera e del Senato sia al Consiglio di Stato non era previsto nel nuovo Codice dei contratti ma il presidente Cantone ha optato per tale soluzione per "cortesia istituzionale" ma, anche, per rafforzare l’attività di soft law delle linee guida stesse.

In verità a differenza di quanto fatto dal Consiglio di Stato che entra nel merito dei provvedimenti, le due commissioni hanno optato per una nota di carattere più generale che ha riportato le questioni e le osservazioni puntuali sul contenuto degli schemi delle linee guida, che sono riportate nella lettera per sottoporle alla riflessione dell’Autorità, ai fini della stesura definitiva dei documenti.

Lo scorso 28 luglio le Commissioni 8a del Senato e VIII della Camera dei deputati hanno svolto una riunione degli Uffici di Presidenza congiunti per approfondire il contenuto delle suddette linee guida che, in quanto atti deputati alla regolazione del nuovo sistema, rivestono un ruolo essenziale per la sua applicazione.

Le Commissioni hanno infatti convenuto sull’opportunità di esaminare tali atti, sia per accogliere la positiva sollecitazione avanzata a tal fine dalla stessa Autorità, sia per contribuire in modo fattivo - nel rispetto delle reciproche competenze e in spirito di leale collaborazione istituzionale - a facilitare tutti gli adempimenti necessari all’attuazione della complessa riforma introdotta dal nuovo codice e alla transizione dal vecchio al nuovo sistema.

La lettera delle Commissioni tratta le linee guida relative al Responsabile del procedimento, ai Servizi di architettura e di ingegneria, all’Offerta economicamente più vantaggiosa ed ai Commissari di gara mentre nessuna osservazione appare sulle Linee guida in materia di affidamento di contratti sottosoglia.

Responsabile unico del procedimento (RUP)

I membri delle Commissioni hanno espresso perplessità su tali soglie, ritenendo opportuno adottare criteri meno rigidi e valutando l’ipotesi di poter continuare a utilizzare, anche per contratti di importo più significativo, la specifica competenza professionale fino a oggi acquisita all’interno delle stazioni appaltanti da figure professionali in possesso di diploma (quali i geometri).

Circa poi i “lavori di particolare complessità” che impongono al RUP l’obbligo di possedere, in aggiunta agli altri requisiti professionali, la qualifica di project manager, al punto 1.3 del paragrafo III si citano anche quelli “da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)”. I parlamentari hanno espresso perplessità in merito a tale formulazione, in quanto risulta troppo ampia e generica (specie per quanto riguarda le zone sismiche, che coprono gran parte del territorio nazionale) e potrebbe imporre la qualifica di project manager in un numero molto elevato di situazioni. Pertanto, si è suggerito di riformulare questa parte dello schema delle linee guida, in modo da distinguere in maniera più chiara e puntuale i casi nei quali può essere effettivamente necessario richiedere anche la qualifica di project manager.

Servizi di architettura e ingegneria (SIA)

In merito allo schema di linee guida relativi all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con riferimento al punto 2 del paragrafo III, riguardante la determinazione del corrispettivo, nel dibattito si è segnalato che è stato pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale (n. 174 del 27 luglio 2016) il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi dei servizi di progettazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Di conseguenza, questa parte dello schema dovrebbe essere riformulata per richiamare espressamente il decreto in questione: si è inoltre chiesto che l’utilizzo delle tabelle del decreto come riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti sia reso il più possibile vincolante, per evitare eccessive sperequazioni.

È stato poi proposto dai componenti delle Commissioni di valutare la possibilità di introdurre tra i criteri di valutazione delle offerte quello per cui, a parità degli altri parametri, venga assegnata una premialità per le offerte che prevedono la presenza nei gruppi di progettazione di giovani professionisti.

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Con riferimento allo schema di linee guida relativa all’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui all’articolo 95 del codice, da parte dei commissari è stata sottolineata anzitutto la necessità di assicurare una disciplina quanto più possibile chiara e rigorosa, per evitare incertezze interpretative e applicative. Si è chiesto quindi che le linee guida dell’ANAC forniscano indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi (o pesi e subpesi) di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione, considerando che il criterio di aggiudicazione dell’OEPV consente per sua natura un ampio ventaglio di scelte e che esistono nella prassi varie soluzioni tecnico-matematiche possibili.

Un altro tema emerso nel dibattito è che, laddove si applichi per l’aggiudicazione il criterio dell’OEPV, si dovrebbe garantire effettivamente un’adeguata valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta rispetto a quelli meramente economici (ossia il prezzo o il costo), secondo uno dei principi fondamentali che hanno ispirato la riforma. Tuttavia, poiché l’articolo 95, comma 2, del codice, afferma che l’OEPV è individuata “sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo”, la preoccupazione avanzata dai parlamentari è che, anche nei casi in cui si applichi il miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo un peso o punteggio eccessivi alla componente prezzo, si possa eludere il principio di adeguata valorizzazione della componente qualitativa, riproponendo di fatto il criterio del minor prezzo (o del “massimo ribasso”).

Per tali ragioni, si è suggerito di indicare nelle linee guida l’opportunità che le stazioni appaltanti fissino, per gli affidamenti in cui si faccia ricorso al criterio dell’OEPV espressa come miglior rapporto qualità/prezzo, pesi o punteggi molto ridotti per la componente prezzo (ovviamente in modo proporzionato alla natura dei singoli affidamenti).

Infine, i componenti delle Commissioni hanno auspicato che tali indicazioni metodologiche, soprattutto ai fini della scelta dei criteri di valutazione e del peso/punteggio da attribuire, possano essere tradotte in istruzioni specifiche all’interno dei bandi-tipo che saranno presto emanati dall’ANAC. Ciò sia per conseguire meglio gli obiettivi richiamati, sia per fornire istruzioni più chiare e trasparenti alle stazioni appaltanti e ai concorrenti, valutando anche la possibilità di una pre-pubblicazione dei documenti di gara (almeno per i contratti di importo più significativo), tesa a recepire le osservazioni degli operatori ai fini della stesura definitiva degli atti.

Commissari di gara

Con riferimento allo schema di linee guida relative ai commissari di gara, è stato attentamente valutato il paragrafo 2 che, per l’iscrizione alla sezione ordinaria dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni di gara, prevede l’iscrizione a ordini o collegi professionali di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni, per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione a ordini o collegi, e l’iscrizione a una delle associazioni professionali costituite dai professionisti non organizzati in ordini o collegi ovvero l’abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentare da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. I componenti delle Commissioni hanno evidenziato come andrebbe considerata l’ipotesi di consentire l’iscrizione all’Albo anche a giovani laureati che abbiano seguito appositi corsi di formazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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