Nuovo Codice Appalti: buio pesto nei Ministeri

Dopo oltre 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) la situazione attuativa della riforma degli Appalti Pubbl...

25/11/2016

Dopo oltre 7 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) la situazione attuativa della riforma degli Appalti Pubblici vede l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in testa, per numero di provvedimenti emanati.

Ad oggi avrebbero dovuto vedere la luce 23 provvedimenti dei quali (vedi tabella) 10 decreti da vari Ministeri, 4 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 dall’Agenzia dell’Italia digitale e 8 dall’ANAC.

Il risultato è che hanno visto la luce soltanto 1 decreto ministeriale, 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri e 4 provvedimenti dell’ANAC

Ragionando in termini di percentuali di produttività, quella dei ministeri sarebbe del 10% (1 provvedimento su 10), quella del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe del 25% (1 provvedimento su 4), quella dell’Agenzia per l’Italia digitale sarebbe dello 0% (0 provvedimenti su 1) e quella dell’ANAC sarebbe del 50% (4 provvedimenti su 8).

Un plauso, dunque, all’ANAC che, pur con ritardo, sta per raggiungere il proprio obiettivo mentre, purtroppo non possiamo non notare la scarsa redditività dei ministeri. Mancano, ancora all’appello i provvedimenti di seguito elencati suddivisi tra Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per l’Italia digitale e ANAC.

Ministeri

  1. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 21, comma 8), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti, tra l’altro, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  2. Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 24, comma 2), sentita l’ANAC con cui vengono definiti i requisiti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
  3. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti (art. 89, comma 11), sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con cui è definito l’elenco delle opere di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati;
  4. Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti (art. 111, commi 1 e 2), su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività controllo tecnico, contabile e amministra-tivo dell’esecuzione dell’intervento in maniera da garantirne tra-sparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con par-ticolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroni-che anche per i controlli di contabilità;
  5. Decreto del Ministro della Difesa (art. 159, comma 4), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, con cui sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
  6. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 23, comma 13) con cui vengono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari (BIM) presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all’articolo 38;
  7. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 73, comma 4), d’intesa con l’ANAC, con cui sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblica-zione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
  8. Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 146, comma 4), di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, con cui sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei di-rettori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione;
  9. Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 196, comma 4, con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere

Presidenza del Consiglio dei Ministri

  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 25, comma 13) , su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera con procedure semplificate per l’archeologia preventiva;
  2. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38, comma 2), da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, con cui sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale;
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 37, comma 5), su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia;

Agenzia per l’Italia digitale

  1. Regole tecniche (articolo 58, comma 10) aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negozia-zione emanate dall'Agid per la condivisione dei dati

ANAC

  1. Linee guida (art. 80, comma 13) da emanare al per garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti in riferimento ai mezzi di prova da considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ed alle carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto che sono significative.
  2. Linee guida (art. 177, comma 3) relative alle modalità e la cadenza con cui effettuare le verifiche del limite minimo dell’80% dei lavori da appaltare da parte dei concessionari mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
  3. Linee guida (art. 181, comma 4) adottate sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e relative al controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti.
  4. Linee guida (art. 83, comma 10) che definiscono il rating di impresa e delle relative penalità e premialità ed, in particolare i requisiti reputazionali, i criteri di valutazione degli stessi, le modalità di rilascio della relativa certificazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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