Nuovo Codice Appalti e RUP Project Manager: mossa corretta o previsione inapplicabile?

Alcuni giorni fa, nella nostra analisi alle nuove linee guida ANAC inerenti la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidam...

13/07/2016

Alcuni giorni fa, nella nostra analisi alle nuove linee guida ANAC inerenti la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni" (leggi articolo), abbiamo rilevato come, oltre all'aumento di compiti e responsabilità, siano state aumentati esponenzialmente anche i requisiti professionali del RUP.

Le Linee Guida, infatti, hanno definito alcune soglie per la definizione dei requisiti professionali del RUP, prevedendo che, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori di particolare complessità il RUP debba possedere, oltre alla laurea magistrale o specialistica in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, all'abilitazione all’esercizio della professione e l'iscrizione nell’apposita sezione del relativo Albo professionale, anche la qualifica di Project Manager.

Secondo l'Anticorruzione, per lavori di particolare complessità, quali quelli ad elevato contenuto tecnologico, di significativa innovatività, da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche) o aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo”, è necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi".

Pur essendo chiaro che una siffatta figura renderebbe più fluida la realizzazione delle opere pubbliche, c'è da scontrarsi con una realtà fatta di piccoli comuni in cui gli uffici tecnici sono gestiti da figure con qualifiche notevolmente diverse e che, probabilmente, avrebbero notevoli difficoltà a reperire non solo i fondi ma anche il "capitale umano" necessario.

In riferimento a questa difficoltà, segnaliamo come il nuovo Codice degli Contratti tra qualche giorno potrà registrare un nuovo record.

E’ stato, infatti, approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati un emendamento all’articolo 3 (Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila) del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (Gazzetta Ufficiale 24/06/2016, n. 146).

L’emendamento approvato prevede la prima modifica al Codice dei Contratti con l'introduzione alla fine dell’articolo 31, comma 5 del seguente periodo “Ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 8, fino al termine dello stato di emergenza dei comuni stessi”.

In altri termini, per i Comuni de L'Aquila colpiti dal sisma del 2012 non entreranno in vigore le linee guida predisposte dall’ANAC in riferimento all’articolo 31, comma 5 del nuovo Codice relative alla “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

Si tratta di un record probabilmente unico. Il D.Lgs. n. 50/2016 subirà le prime modifiche a pochi mesi dall’entrata in vigore ed ancora prima che per lo stesso siano state pubblicate gli errata-corrige. Speriamo soltanto che non sia il primo di innumerevoli modifiche che potrebbero nei prossimi 10 anni essere maggiori (numericamente) di quelle introdotte nel previgente d.lgs. n. 163/2006.

Quello che ci chiediamo e vi chiediamo è perché si è deciso di agire direttamente sul Codice e non sulle Linee guida che, essendo state sbandierate come "soft law" e strumento flessibile, avrebbero consentito l’emanazione di disposizioni con una rapidità maggiore di quelle introdotte per mezzo di provvedimenti legislativi?

E’ un mistero che dovrebbe essere chiarito sia dai parlamentari che hanno presentato l’emendamento che dal Ministro Delrio e dal Presidente dell’ANAC Cantone.

Per quanto concerne l’emendamento approvato non possiamo fare a meno di osservare che, probabilmente, il periodo transitorio introdotto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dovrebbe essere esteso ad altre situazioni per le quali le nuove linee guida prevedono un RUP laureato con laurea quinquennale, abilitato, iscritto all’albo, in regola con gli obblighi di cui all’art. 7 del DPR n. 137/2012 e con la qualifica di Project Manager.

Forse sarebbe stato meglio che le Commissioni competenti di Camera e Senato avessero espresso con immediatezza il loro parere in merito alle linee guida inviate dall’ANAC e pronunciare il loro, eventuale, dissenso su alcune parti quali quella argomento di questa notizia che provocheranno nelle amministrazioni l’impossibilità di nomina del RUP e, quindi, la paralisi delle opere pubbliche.

A cura di Arch. Paolo Oreto

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