Nuovo Codice Appalti: gli incarichi di progettazione dopo il D.Lgs. n. 50/2016

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sono cambiare le norme che regolano gli incarichi di proge...

25/05/2016

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sono cambiare le norme che regolano gli incarichi di progettazione che, a differenza della vecchia normativa, non possono contare su una disciplina speciale condensata in una parte del provvedimento ma sono sparse in tutto l'articolato.

In particolare, i servizi di architettura e di ingegneria erano trattati nella Parte II, Titolo I, Capo IV dall'articolo 90 all'articolo 112-bis del D.Lgs. n. 163/2006. All'interno del D.Lgs. n. 50/2016 bisogna, invece, fare riferimento ai seguenti articoli:

  • art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
  • art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
  • in materia di lavori pubblici
  • art. 25 - Verifica preventiva dell’interesse archeologico
  • art. 26 - Verifica preventiva della progettazione
  • art. 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
  • art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
  • art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e in-gegneria
  • art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
  • art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto
  • art. 152 - Ambito di applicazione
  • art. 153 - Bandi e avvisi
  • art. 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei parte-cipanti
  • art. 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
  • art. 156 - Concorso di idee
  • art. 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi

I tre livelli progettuali

L’articolo 23 disciplina i livelli della progettazione, prevedendo, nel caso di appalti e concessioni di lavori, la suddivisione in:

  • progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • progetto definitivo;
  • progetto esecutivo

La differenza con la normativa di cui all’articolo 93 del previgente D.Lgs. n. 163/2016 consiste nella diversa denominazione del primo livello di progettazione prima definito "progetto preliminare" dopo “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

Nuovo Codice Appalti e Regolamento di esecuzione

Nuovo Codice Appalti e Regolamento di esecuzione
Testo del D.Lgs. n. 50/2016 completo di allegati e testo del D.P.R. n. 207/2010 in vigore dal 19 aprile 2016

Vai alla scheda tecnica

I contenuti dei 3 livelli di progettazione saranno definiti in uno dei tanti provvedimenti che il Ministro delle infrastrutture e trasporti dovrà emanare. Fino a quel momento, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In definitiva, sino all'emanazione di questo decreto, restano in vigore i seguenti articoli del Regolamento n. 207/2010:

  • Art. 14 - Studio di fattibilità
  • Art. 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche)
  • Art. 16 - Quadri economici
  • Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
  • Art. 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
  • Art. 19 - Relazione tecnica
  • Art. 20 - Studio di prefattibilità ambientale
  • Art. 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
  • Art. 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
  • Art. 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
  • Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo
  • Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo
  • Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
  • Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
  • Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
  • Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
  • Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
  • Art. 31 - Piano particellare di esproprio
  • Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
  • Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo
  • Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
  • Art. 35 - Relazioni specialistiche
  • Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
  • Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
  • Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
  • Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
  • Art. 40 - Cronoprogramma
  • Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
  • Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
  • Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto
  • Art. 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 240 - Scavo archeologico
  • Art. 241 - Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 245 - Progettazione dello scavo archeologico
  • Art. 246 - Progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Il nuovo Codice degli Appalti

Il nuovo Codice degli Appalti
Con commento all'articolato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Vai alla scheda tecnica

Decreto sui corrispettivi

L'art. 24, comma 8 anticipa la pubblicazione entro il 18 giugno 2016 di un Decreto del Ministro della Giustizia relativo alla disciplina dei corrispettivi delle attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché degli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento. Tale Decreto sostituirà il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 attualmente vigente. Resta confermata la possibilità e non obbligatorietà dell’utilizzazione dei decreti relativi ai corrispettivi da parte delle stazioni appaltanti ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.

In realtà, su quest'ultimo punto c'è una discrepanza tra il nuovo Codice e le linee guida relative ai servizi di architettura predisposte dall'ANAC. Al paragrafo VI relativo alle "Classi, Categorie e Tariffe professionali" è, infatti, precisato che "Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue e adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara".

Sembra, quindi, che per l'ANAC sia obbligatorio utilizzare le tariffe professionali per determinare l'importo da porre a base d'asta. Diverso è il contenuto del D.Lgs. n. 50/2016 che all'art. 24 comma 8 prevede che "i predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento".

Servizi di architettura e di ingegneria

Con l’articolo 24, utilizzando parte degli articoli 90 e 92 del previgente D.Lgs. n. 163/2006, è definito chi può espletare le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

In particola, in maniera paritetica, i progetti possono essere predisposti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni e da operatori economici esterni alla stazione appaltante meglio elencati all’articolo 46 con la precisazione che i loro requisiti saranno definiti con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino ad allora, continueranno ad essere validi gli articoli 254, 255 e 256 del previgente Regolamento n. 207/2010:

  • Art. 254 - Requisiti delle società di ingegneria
  • Art. 255 - Requisiti delle società di professionisti
  • Art. 256 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata