Nuovo Codice Appalti: i Concorsi di progettazione dopo il D.Lgs. n. 50/2016

Il nuovo Codice degli Appalti dedica ai concorsi di progettazione il Capo IV, Titolo VI (Regimi di appalto) della Parte II relativa ai contratti di appalto p...

16/05/2016

Il nuovo Codice degli Appalti dedica ai concorsi di progettazione il Capo IV, Titolo VI (Regimi di appalto) della Parte II relativa ai contratti di appalto per lavori servizi e forniture e questa collocazione, che coincide con quella della Direttiva 2014/24/UE, conferma la volontà di trattare il lavoro intellettuale come un servizio.

Gli articoli dal 152 al 157 contengono la disciplina riguardante i concorsi di progettazione, stabilendo gli ambiti di applicazione e le esclusioni, le procedure concorsuali, la composizione della commissione giudicatrice, i concorsi di idee e altri incarichi di progettazione. Nel dettaglio gli articoli dal 152, 153 e 154 recepiscono rispettivamente gli articoli 78, 79 e 80 della Direttiva 2014/24/UE e l’articolo 155 entrambi gli articoli 81 e 82 della citata direttiva; gli articoli 156 e 157 relativi al “Concorso di idee” e ad “Altri incarichi di progettazione e connessi” sono rispettivamente una riproposizione rivisitata rispettivamente dell’articolo 108 e dell’articolo 91 del previgente d.lgs. n. 163/2006.

In realtà un altro riferimento ai concorsi di progettazione è contenuto al comma 2 dell’articolo 23 relativo ai “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi” in cui viene espressamente dichiarato che “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157” lasciando ampia discrezionalità alle Amministrazioni di decidere in maniera del tutto soggettiva la possibilità di optare per un concorso di progettazione o di idee e disattendendo, di fatto al principio esposto nell’articolo 1, comma 1, lettera oo) della legge delega n. 11/2016 in cui viene espresso il principio della “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione”.

C’è, poi, da aggiungere che nelle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’ANAC in riferimento all’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non c’è alcun riferimento ai concorsi di progettazione e d ai concorsi di idee se non per affermare che “Per quanto riguarda i concorsi di progettazione si rinvia alla dettagliata disciplina del Codice dei contratti, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.” mentre nel previgente Regolamento n. 207/2010 ai concorsi stessi erano dedicati gli articoli 258 (Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione), 259 (Concorso di idee) e 260 (concorso di progettazione) e nel dettaglio nei citati articoli 259 e 260 venivano dati utili indicazioni per la predisposizione dei bandi e per la valutazione delle proposte progettuali che doveva essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato I recante “Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione”. In verità al nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, due allegati e, precisamente, l’allegato XIX e XX si riferiscono, rispettivamente, alle informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione ed alle informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione. In pratica, dunque, nelle nuove norme mancano utili indicazioni in merito alla valutazione delle proposte progettuali lasciando liberi i commissari di scegliere quelle che ritengono più opportune e, di più, facendo si, in tale maniera che le valutazioni diventino estremamente soggettive e senza alcun criterio generale ed oggettivamente valido.

E’ opportuno precisare che né le Direttive Europee, né la legge delega n. 11/2016, né il d.lgs. n. 50/2016 esplicitano il criterio di aggiudicazione che deve essere utilizzato nel caso dei concorsi di progettazione, ma, ovviamente, sia la natura della prestazione richiesta che la stessa previsione, espressa nell’articolo 155, della nomina di una commissione di gara, sembrano esigere l’utilizzo esclusivo del criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, anche se non sembra previsto dal nuovo codice per la scelta dei commissari di gara, il ricorso all’albo tenuto dall’ANAC.

Dopo l’abrogazione del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 non vi è alcuna indicazione nel nuovo D.lgs. n. 50/2016 alle procedure di valutazione che sono presenti soltanto nell’Allegato I al D.P.R. n. 207/2010, oggi abrogato.

Volendo condensare in una tabella la precedente analisi, si ha la seguente:

 

D.Lgs. n. 50/2016

Dir. 2014/24

Dir. 2014/25

D.Lgs. n. 163/2006

Reg. n. 207/2010

Articoli

152-154
155
156
157

78-80
81-82

 

 

 

108
91

 

Bandi

Allegato XIX

 

Allegato XIX

 

259, 260

Commissioni

77

 

 

 

258

Valutazioni

 

 

 

 

Allegato I

Risultati

Allegato XX

 

Allegato XX

 

 

A cura di arch. Paolo Oreto

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