Nuovo Codice Appalti: la Regolarità contributiva
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana ha, recentemente, pubblicato l’interessante parere n. 1063 del 19 ottobre 2016 in merito ad ...
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana ha, recentemente, pubblicato l’interessante parere n. 1063 del 19 ottobre 2016 in merito ad una richiesta della Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale su una controversia relativa al fatto che l’Assessorato regionale delle attività produttive aveva negato l’autorizzazione al subentro di una ditta in una procedura di finanziamento pubblico; l’autorizzazione veniva negata a causa di carenze nel DURC verificando d’ufficio una (insussistente) autodichiarazione ed impedendo, così all’interessato di potere regolarizzare la propria posizione contributiva, così come consentito dall’art. 7 del Decreto 24 ottobre 2007 e dall’art. 31 del decreto-legge n. 69/2013;
Nel parere del Consiglio di Giustizia amministrativa che ha dato ragione alla ditta che aveva presentato ricorso è precisato che negli pubblici appalti, alla luce del nuovo Codice di contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
- in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell’appalto, ma in caso di DURC negativo non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l’appalto (artt. 30, comma 5, e 105, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in fase di gara, il DURC non è più acquisito d’ufficio per verificare l’autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, comma 2, lett. b), n. 50 del 2016);
- in fase di gara, è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento (…) dei contributi previdenziali” (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016). Ma costituiscono “violazioni gravi” non più quelle ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 8, d.m. 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00), bensì “quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015” (art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), vale a dire le violazioni anche di natura penale elencate nell’allegato A al d.m 30 gennaio 2015; non vi è infatti coincidenza di contenuto tra il previgente art. 8, d.m 24 ottobre 2007 e l’art. 8, d.m 30 gennaio 2015 ora richiamato dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (l’art. 8, d.m 24 ottobre 2007 corrisponde invece all’art. 3, d.m 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016).
In allegato il testo integrale del parere del Consiglio di Giustizia amministrativa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Parere CGA 19 ottobre 2016, n. 1063IL NOTIZIOMETRO