Nuovo Codice Appalti: le principali problematiche rilevate dai Costruttori

La conferma di Graziano Delrio al dicastero delle infrastrutture darà continuità al necessario processo di attuazione della riforma degli appalti pubblici, c...

14/12/2016

La conferma di Graziano Delrio al dicastero delle infrastrutture darà continuità al necessario processo di attuazione della riforma degli appalti pubblici, cominciato lo scorso 19 aprile 2016 con la pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) terminare (o almeno completarsi) con la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi (oltre 60) e di un decreto correttivo, auspicato da tutti gli operatori del settore, la cui scadenza è fissata nel 19 aprile 2017.

Tra le principali problematiche rileviamo quelle segnalate dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che, tra gli operatori del settore, ha definito puntualmente problemi e proposte di risoluzione da attuare attraverso il prossimo correttivo.

La prima problematica è relativa al processo di qualificazione SOA e al periodo di riferimento per comprovare i requisiti. Secondo l'ANCE, una possibile soluzione potrebbe essere quella di utilizzare l’ultimo decennio (e non il quinquennio, come oggi vigente) antecedente la sottoscrizione del contratto di qualificazione per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento della qualificazione SOA. Questo soprattutto se si considera che il nuovo codice, in materia di beni culturali, consente di utilizzare, ai fini della qualificazione, i lavori eseguiti senza alcun limite di tempo ( art. 146, comma 2).

Per quanto concerne la qualificazione per importi sopra i 20 milioni di euro il periodo di riferimento temporale per comprovare la cifra di affari, secondo ANCE sarebbe utile recuperare la possibilità di utilizzare, ai fini della dimostrazione del requisito della cifra di affari, i migliori 5 anni degli ultimi 10 antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Sui criteri reputazionali delle imprese ANCE ritiene indispensabile proporre taluni indici reputazionali capaci di valorizzare le imprese sane e strutturate, senza indulgere a penalizzazioni illogiche. In particolare, il documento di consultazione sul rating di impresa dovrebbe prevedere indici ulteriori, capaci di verificare concretamente, in fase di qualificazione SOA, la qualità, l’affidabilità e la professionalità dell’operatore. Ad esempio, l’eventuale irregolarità contributiva degli ultimi tre anni non può essere l’unico indice dell’affidabilità e professionalità dell’impresa, ma si deve tenere in conto anche la sua storicità, la struttura aziendale e gli investimenti fatti. Inoltre, il rating di legalità deve essere riformulato al fine di non introdurre ingiustificati effetti discriminatori, anche in relazione alla natura dei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche). La proposta di ANCE, soprattutto facendo riferimento alla forte e perdurante crisi di mercato che ha provocato negli ultimi anni un dimezzamento delle commesse pubbliche, è quella di un sistema di Rating fortemente premiale, sostitutivo dell’attuale ICP (incremento convenzionale premiante ai fini SOA) capace di tutelare le moltissime e piccole e medie imprese che hanno mantenuto al loro interno una struttura organizzativa affidabile di elevata professionalità. Ciò senza sovrapposizioni con le cause di esclusione di cui all’art. 80 del nuovo Codice.

In riferimento alle opere di urbanizzazione secondarie sotto-soglia, ANCE ha rilevato il problema relativo alla procedura utilizzabile dal privato, proponendo di ripristinare, con modifica legislativa, la procedura negoziata senza bando con invito di cinque operatori (art. 122, comma 8 del vecchio D.lgs. n. 163/2006) in luogo della attuale procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando.

Altra problematica è quella relativa al direttore tecnico: la previgente normativa (art. 357 del DPR n. 207/2010) prevedeva una deroga per i direttori tecnici che non possedevano un titolo di studio idoneo; tale deroga non è stata confermata dal nuovo Codice. Secondo ANCE, considerata la delicatezza del ruolo e la consolidata esperienza di coloro che erano fatti salvi dalla predetta deroga, sarebbe opportuno reinserire il disposto dell’art. 357 del DPR n. 207/2010. In caso contrario, verrebbero penalizzate un numero (peraltro) ridotto di imprese «storiche», da molti anni sul mercato, e, comunque, in possesso di iscrizioni con classifiche di importo limitato.

Sui criteri di aggiudicazione, ANCE propone di estendere il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale con metodo antiturbativa (art. 97 del Codice) fino all’importo di 2,5 milioni di euro, in attesa che vengano adottate le linee-guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Sul tema di subappalto ANCE ha affermato la necessità di:

  • prevedere il diritto dell’appaltatore di subappaltare quota parte dei lavori, eliminando la facoltà, da esercitare nel bando di gara,  per le stazioni appaltanti di consentirlo o meno;
  • superare la norma che prevede l’obbligo di nominare in gara la terna di subappaltatori;
  • Al pari di quanto previsto per l’appaltatore, chiarire che il divieto di ribasso sui costi della manodopera del subappaltatore va inteso nel senso del rispetto dei livelli minimi contrattuali.

L'ANCE tocca anche il punto degli appalti integrati, rilevando il blocco degli appalti per mancanza di progetti esecutivi e diffusione bandi per affidamenti a Contraente Generale di opere di piccoli importi, per ovviare al divieto di appalto integrato. La soluzione potrebbe essere quella di introdurre la possibilità, per le stazioni appaltanti, di utilizzare l’appalto integrato "su definitivo" per opere i cui progetti risultino già validati alla data di entrata in vigore del Codice, laddove sia possibile un definanziamento dei lavori. Necessario, inoltre, precisare l’ambito di operatività del General Contractor, da riferire sempre ad opere di importo rilevante, e chiarire meglio la suddivisione in lotti prestazionali, limitando la discrezionalità della P.A. nel non attuarla.

Sulle concessioni e partenariato pubblico privato, il nuovo Codice dei contratti pubblici riduce l’importo massimo dei contributi pubblici, comprensivi delle garanzie pubbliche, ammessi che dal 50%, previsto da Eurostat nella disciplina previgente, passa al 30% del costo dell’investimento. Oltre tale limite non è ammesso il ricorso al project financing. La proposta di ANCE, considerando tale limite, almeno per alcune tipologie infrastrutturali, un ostacolo all’utilizzo del partenariato pubblico privato, è di un ripensamento da parte del legislatore, da estendere anche alle concessioni di servizi.

Sempre sulle concessioni e partenariato pubblico privato, il nuovo Codice interviene sulla bancabilità delle operazioni prevedendo la risoluzione del contratto nel caso in cui il finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione stessa. ANCE, considerato l'eccessiva rigidità della norma che rischia di bloccare l’utilizzo del partenariato pubblico privato, soprattutto in considerazione delle difficoltà riscontrate per la bancabilità delle operazioni, ha auspicato il ripristino della normativa previgente in tema di bancabilità che, tra l’altro, fissava in ventiquattro mesi dall’approvazione del progetto definitivo il termine per l’ottenimento del closing, da estendere anche ai PPP nel settore dei servizi

ANCE termina le proposte sulle concessioni e partenariato pubblico privato, rilevando che l’art. 20 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Codice e le sue regole, al ricorrere di determinati presupposti, non trovino applicazione nel caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di una parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici. Si tratta di fattispecie fino ad ora prive di copertura legislativa, ma di sempre più frequente diffusione nell’attuazione dei processi di trasformazione urbana. La proposta di ANCE è di modificare/interpretare l'art. 20 secondo una logica in grado di garantirne l’operatività ed in linea con lo spirito della norma, ossia la realizzazione di opere pubbliche “a totale cura e spesa” di soggetti privati pena la sua totale disapplicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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