Nuovo Codice Appalti, nessuna norma in vigore per il Direttore dei lavori

Per le procedure che seguono il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non è in vigore alcuna norma relativa alla direzione e all’esecuzione dei lavori, e...

09/05/2016

Per le procedure che seguono il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non è in vigore alcuna norma relativa alla direzione e all’esecuzione dei lavori, ed ai lavori in economia.

Leggendo, con la dovuta attenzione, le nuove linee guida ANACIl Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” poste in consultazione il 28 aprile 2016, alla fine del documento (paragrafo V relativo alle abrogazioni) è stato riportato (cito testualmente) “Ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. u) del Codice il presente atto sostituisce le seguenti norme del d.p.r. n. 207/2010: artt. 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 210”.

Purtroppo, però, tra le norme che restano in vigore dopo il 18 aprile 2016 non figurano gli articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010 e già abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (nell’articolo 217, comma 1, lettera u) è abrogato tutto il Titolo VIII della Parte II).

Speciale Codice Appalti

In questo momento, dunque, per i lavori i cui bandi siano stati pubblicati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 non è vigente alcuna norma relativa alla direzione dei lavori, all’esecuzione dei lavori, ed ai lavori in economia con il risultato che il direttore dei lavori di turno non ha alcuna norma di riferimento, per esempio, per una consegna dei lavori, per eventuali differenze riscontrate durante la consegna, per la sospensione e ripresa dei lavori, per eventuali nuovi prezzi, per l’accettazione dei materiali. Per quanto concerne, invece, la contabilità dei lavori potrebbe fare sempre riferimento ai Capi I e II del Titolo IX della Parte II che, come disposto al citato articolo 217, comma 1, lettera u) sono ancora, oggi, in vigore.

Esaminando il contenuto delle linee guida sul Direttore dei Lavori, da una prima lettura è possibile notate che le stesse, pur contenendo, quasi integralmente alcuni articoli del Regolamento, non sono suddivise in articoli, commi e lettere con il risultato che tale contenuto, pur essendo più discorsivo, è meno leggibile rispetto alle norme previgenti.

Il documento è suddiviso della seguente maniera:

  • I Temi sottoposti alla consultazione
  • II Profili generali della figura del direttore dei lavori (art. 101, Codice)
  • III Attività preliminari del direttore dei lavori
  • IV Attività di controllo
  • V Abrogazioni

con 11 delle 15 pagine dedicate all’attività di controllo.

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

Per quanto concerne i temi sottoposti alla consultazione, è precisato che il documento fa riferimento alle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 111 del d.lgs. n. 50/2016 in cui è previsto che l’ANAC formuli una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione di linee guida che individuino le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività descritta al comma 3 dell’articolo 101, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Relativamente ai profili generali della figura del direttore dei lavori, è precisato all’art. 101, comma 1, che è affidata al RUP la direzione dell’esecuzione dei contratti, al fine di assicurare il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni, prevedendo che, nella fase dell’esecuzione, lo stesso si avvalga del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della conformità) e che accerti il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Conseguentemente il direttore dei lavori:

  • presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
  • trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;
  • redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per due volte;
  • comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.

Nel documento predisposto dall’ANAC è confermato che la nomina del direttore dei lavori deve essere effettuata prima dell’avvio delle procedure di gara, che i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto e che, in relazione alla complessità dell’intervento, il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.

Scarica la tabella di concordanza

Per quanto concerne le Attività preliminari del direttore dei lavori, nel documento posto in consultazione vengono trattati i temi propedeutici all’avvio della procedure di scelta del contraente, che, unitamente all’avvenuta validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento presuppone anche la preventiva acquisizione da parte del medesimo Rup dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:

  • all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  • all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
  • alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Le precedenti attestazioni, sono, poi, le stesse riscontrabili all’articolo 106 (Parte II, Titolo V) del previgente Regolamento n. 207/2010 che è stato abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera u) del nuovo Codice degli appalti e che, quindi, in atto, non dovrebbero essere predisposti per lo meno sino a quando non saranno approvate definitivamente dall’ANAC e, successivamente, con Decreto Ministeriale le linee guida in argomento. Sempre tra le Attività preliminari del direttore dei lavori, è, poi, trattata la fase della consegna dei lavori ed il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori stessi ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. In pratica è riproposto, in maniera più sommaria,  quanto dettagliatamente previsto negli articoli dal 153 al 157 del Regolamento n. 207/2010 che, però, sono tra quelli abrogati dal citato articolo 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs. con il risultato relativo al fatto che, in atto non ci sarebbe alcuna norma di riferimento per la consegna dei lavori.

Il nuovo Codice degli Appalti

Il nuovo Codice degli Appalti
Con commento all'articolato del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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La parte più corposa del documento costituita da circa 11 su 15 pagine è relativa alla Attività di controllo e nella stessa vengono richiamati i compiti del direttore dei lavori decritti all’articolo 101, comma 3 del nuovo Codice degli appalti che, di fatto, deve:

  • verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  • curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  • provvedere alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105 del Codice;
  • svolgere, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.

La citata parte relativa all’Attività di controllo che ripropone, parzialmente alcuni degli articoli dal 158 al 202 del Regolamento n. 207/2010 è suddivisa in:

  • Attività di controllo tecnico amministrativo e nel dettaglio i poteri di vigilanza e di controllo tecnico amministrativo, l’accettazione dei materiali, la verifica di validità del programma di manutenzione dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, l’aggiornamento del cronoprogramma, attestazione sullo stato dei luoghi e sospensione dei lavori, l’ esecuzione dei lavori: varianti in corso d’opera e contestazioni dell’esecutore, i sinistri alle persone e danni.
  • Attività di controllo amministrativo contabile e nel dettaglio i documenti contabili, i programmi informatici per la tenuta della contabilità, la contabilità semplificata e il collaudo.
  • Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo e nel dettaglio gli ordini di servizio ed i processi verbali, relazioni e certificati.

Relativamente ad alcune delle attività sopra evidenziate, in atto, non c’è alcuna norma di riferimento del previgente Regolamento n. 207/2010 in quanto abrogata dall’articolo 2017, comma 1, lettera u) del nuovo Codice degli appalti con il risultato, già evidenziato, che, in atto, non ci sarebbe alcuna norma di riferimento e, quindi, un vuoto normativo.

A cura di arch. Paolo Oreto

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